Requisito quinquennio solo nelle scuole statali e divieto di prospective overruling (Cons. Stato n. 5142 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito del quinquennio di servizio prestato nelle sole istituzioni scolastiche statali, previsto dall’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 per l’accesso al concorso per dirigenti scolastici, non può essere disapplicato dal giudice amministrativo sulla base di una pretesa prassi amministrativa di segno contrario. Il prospective overruling presuppone un mutamento giurisprudenziale su una regola del processo o del procedimento, imprevedibile e sopravvenuto rispetto alla vicenda sostanziale, nonché lesivo del diritto di azione o di difesa: presupposti che non ricorrono quando il nuovo indirizzo promani da una sentenza della Corte costituzionale anteriore al bando e coerente con il pregresso diritto vivente. Il consolidamento di cui all’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115 del 2005 opera solo per le prove idoneative e non per le selezioni concorsuali a posti contingentati. La clausola di riserva apposta agli atti di ammissione impedisce il consolidamento delle posizioni.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il decreto dipartimentale con cui il Ministero dell’istruzione e del merito ha indetto il concorso per dirigenti scolastici, nella parte in cui richiedeva un quinquennio di servizio reso nelle istituzioni scolastiche ed educative statali. Il candidato, privo di tale requisito perché aveva insegnato prevalentemente nelle scuole paritarie, è stato ammesso alle prove con ordinanza cautelare, ha superato scritto e orale ed è risultato vincitore con riserva.

Il primo giudice ha accolto il ricorso e annullato il bando in parte qua, pur riconoscendo il contrasto con la Corte costituzionale n. 180 del 2021: ha ritenuto applicabile il prospective overruling e, in via ulteriore, il consolidamento ex art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115 del 2005. Il Ministero ha proposto appello con quattro motivi, illustrando la stretta connessione tra gli stessi. Nelle more, il Collegio ha sospeso in via cautelare l’efficacia esecutiva della sentenza e degli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato l’appello e tratta congiuntamente i motivi per la loro connessione. Il punto di partenza è che il giudice di prime cure, annullando la clausola del bando, è entrato in frontale contrasto con il dictum della Corte costituzionale n. 180 del 2021, che ha escluso il contrasto tra l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 e l’art. 3 della Costituzione, valorizzando le differenze nei sistemi di reclutamento tra scuole statali e paritarie.

Quanto al prospective overruling, il Consiglio di Stato ne enuncia i presupposti cumulativi: mutamento della giurisprudenza su una regola del processo o del procedimento, intervenuto dopo la vicenda sostanziale; imprevedibilità del mutamento per il carattere consolidato del pregresso indirizzo; effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa, richiamando Cass. civ., Sez. I, n. 28967 del 27 dicembre 2011. Nessuno di essi ricorre. La sentenza costituzionale è del 2021, il bando del 2023: il candidato poteva conoscere il nuovo indirizzo. L’indirizzo non era imprevedibile, essendo coerente con il pregresso diritto vivente di legittimità in materia di servizio preruolo presso scuole paritarie. Il mutamento, infine, non incide sul diritto di azione ma su un requisito sostanziale di partecipazione.

Il Collegio esclude altresì ogni legittimo affidamento: i bandi precedenti non erano univoci, poiché uno richiedeva il solo servizio statale e un altro lo estendeva agli istituti paritari. Manca quindi una prassi amministrativa costante idonea a fondare l’affidamento.

Quanto al consolidamento, la norma è dettata per le sole prove idoneative e, in quanto eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica alle selezioni concorsuali a numero limitato, secondo il costante indirizzo del Consiglio di Stato in materia. Non rileva l’eccepita trasformazione della graduatoria in graduatoria a esaurimento per effetto della legge di bilancio 2026: la stessa sconta il limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, restando procedura non meramente idoneativa. Irrilevante, infine, il consolidamento in capo al candidato, posto che gli atti di ammissione recavano la clausola di riserva dell’esito del giudizio.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto, con conferma dell’efficacia degli atti impugnati. Le spese del doppio grado sono compensate per il peculiare svolgimento dell’iter processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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