Ottemperanza al giudicato e scorrimento graduatorie DSGA con commissario ad acta (TAR Calabria n. 1632 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto allo scorrimento della graduatoria permanente provinciale per il profilo DSGA, nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente. L’asserita indisponibilità di posti non è sufficiente a escludere l’inottemperanza quando il dato documentale — D.M. n. -OMISSIS- del 28.07.2023 — individua un contingente regionale e i contratti a tempo determinato dimostrano che i ricorrenti hanno ricoperto posti liberi e vacanti. La contumacia dell’amministrazione non consente prova contraria sulla natura giuridica dei posti. Il giudice nomina commissario ad acta e determina la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di -OMISSIS-, pubblicata il 10.05.2023 e passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto all’utilizzazione e allo scorrimento della graduatoria permanente provinciale per il profilo di Responsabile Amministrativo/DSGA, ai fini dell’assunzione in ruolo come Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Dedotta l’inottemperanza integrale, nonostante la notifica della sentenza e la diffida del 3.9.2023, gli istanti hanno chiesto l’ordine di adempimento, la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’amministrazione scolastica non si è costituita. Con ordinanza istruttoria del 24.5.2024 il Tribunale ha acquisito una relazione dell’Ufficio Scolastico regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., per i capi 2 e 3 della sentenza: l’amministrazione ha pubblicato il 27 maggio 2024 l’avviso di aggiornamento dei punteggi e di trasferimento, sicché l’interesse è stato integralmente soddisfatto, seppur tardivamente.
Quanto ai ricorrenti immessi in ruolo tramite lo scorrimento della graduatoria di altra Provincia, il Tribunale esclude l’operatività dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., perché l’assunzione è avvenuta in Provincia diversa da quella indicata nel dictum. Il contegno processuale, con la richiesta di spese e la riserva di azione risarcitoria, viene letto — alla luce dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. — come volontà di rinunciare all’esecuzione in forma specifica.
Per la parte residua il ricorso è accolto. Il dato del D.M. n. -OMISSIS- del 28.07.2023 individua un contingente di posti nella Regione Calabria, utilizzabili per ottemperare a provvedimenti giurisdizionali. I contratti a tempo determinato provano che i ricorrenti hanno lavorato su posti liberi e vacanti per l’intero a.s. 2023/2024. L’amministrazione, contumace, non ha offerto prova contraria.
Il Tribunale ordina lo scorrimento della graduatoria entro 90 giorni e nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, senza compenso, con potere di delega. Riconosce la penalità di mora di € 50,00 per ogni mese o frazione, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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