Ricorso all’Arbitro Assicurativo inammissibile per genericità di fatti e domanda non determinata (Arbitro Assicurativo n. 776 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.m. n. 215/2024, il ricorso all’Arbitro Assicurativo è inammissibile quando è privo dell’indicazione degli elementi essenziali: l’oggetto, il contratto stipulato, la domanda e l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della pretesa, con le relative richieste. L’onere di allegazione impone alla parte di individuare l’oggetto della controversia, i fatti storici posti a fondamento della pretesa e il provvedimento richiesto. La sola affermazione circa la riconducibilità del danno a un atto vandalico costituisce una conclusione valutativa di carattere assertivo, non accompagnata dalle circostanze concrete che dovrebbero sostenerla. La domanda è indeterminata quando non indica l’ammontare della somma richiesta e non consente di determinarla per relationem, per difetto della documentazione idonea a desumere il costo degli interventi, la loro natura e la riferibilità ai danni oggetto del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente chiede all’impresa di assicurazione l’indennizzo in forza di una garanzia accessoria alla R.C. auto, denominata “Atti Vandalici”. L’impresa aveva negato la copertura, ritenendo che il danno fosse riconducibile alla circolazione del mezzo e non a un atto vandalico.

Il ricorrente domanda la corresponsione dell’importo richiesto dalla carrozzeria autorizzata per la riparazione, che assume già eseguita in accordo con il concessionario di riferimento. L’impresa eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per mancato esperimento del reclamo preventivo ai sensi dell’art. 8 del d.m. n. 215/2024. Nel merito, sostiene l’infondatezza: la perizia tecnica avrebbe accertato che natura e dinamica dei danni non sono compatibili con un evento vandalico, bensì con un urto tipico della circolazione stradale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva in via preliminare e d’ufficio, con valore assorbente, l’inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti essenziali previsti dal d.m. n. 215/2024. La domanda è formulata in termini generici e indeterminati sia con riguardo all’esposizione dei fatti costitutivi della pretesa, sia con riguardo al contenuto della richiesta economica.

Il richiamo è all’art. 9, comma 1, del d.m. n. 215/2024, che sanziona con l’inammissibilità il ricorso privo dell’indicazione degli elementi essenziali: l’oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste. La norma impone uno specifico onere di allegazione, funzionale a consentire l’esatta individuazione dell’oggetto della controversia, dei fatti storici e del provvedimento richiesto.

Nel caso concreto il ricorrente non espone le ragioni fattuali dalle quali desumere che il danno sia stato cagionato da un atto vandalico anziché dalla circolazione. La mera affermazione della riconducibilità a un atto vandalico resta una conclusione assertiva, priva del supporto delle circostanze concrete. Il Collegio non entra nel merito della perizia richiamata dall’impresa, perché il vizio di contenuto del ricorso è assorbente.

Il ricorso è inoltre indeterminato nella domanda. Il ricorrente chiede la corresponsione dell’importo richiesto dalla carrozzeria per la riparazione, dichiarando l’avvenuta esecuzione dell’intervento, ma non specifica l’ammontare della somma. Tale importo non è determinabile neppure per relationem: agli atti non risulta allegata la fattura delle riparazioni, né un preventivo, una ricevuta, una quietanza o altra documentazione dalla quale desumere il costo degli interventi, la loro natura e la riferibilità ai danni oggetto del ricorso.

Per queste ragioni il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, restando assorbita ogni altra questione, compresa l’eccezione preliminare dell’impresa sul reclamo preventivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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