Domanda indeterminata e controdeduzioni tardive: ricorso inammissibile all’Arbitro Assicurativo (Arbitro Assicurativo n. 781 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi all’Arbitro Assicurativo i termini per il compimento degli atti delle parti sono perentori, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215. Ne consegue che il Collegio non può tenere conto delle controdeduzioni tardive dell’impresa e decide sulla base delle sole difese tempestivamente acquisite. Il ricorso deve individuare, anche in forma atecnica, il petitum e la causa petendi, secondo i requisiti richiamati dall’art. 163, comma terzo, nn. 3) e 4), cod. proc. civ.; in difetto, opera la inammissibilità prevista dall’art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’apertura di un sinistro sulla polizza di tutela legale stipulata con l’impresa convenuta. L’evento denunciato riguardava un atto di precetto notificato nel maggio 2025. L’impresa aveva negato la copertura, secondo il ricorrente associando erroneamente l’azione promossa dal proprio legale a vertenze pregresse relative ad altre tematiche.
Le controdeduzioni dell’impresa sono pervenute il 10 aprile 2026, oltre il termine previsto al 5 aprile 2026. Il ricorso era stato proposto anche nei confronti dell’intermediario collocatario, ma la Presidente lo aveva dichiarato inammissibile il 20 febbraio 2026, per mancata prova del preventivo reclamo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della tardività delle difese dell’impresa. Il richiamo è all’art. 10, comma 3, del Decreto n. 215/2024, che qualifica espressamente come perentori i termini per gli atti delle parti. La norma richiamata al comma 1 fissa in quaranta giorni dalla notifica del ricorso il termine per il deposito della memoria di controdeduzioni e della documentazione utile.
Da tale qualificazione il Collegio trae la conseguenza che le difese tardivamente depositate restano estranee al giudizio. La decisione viene quindi assunta sulla base delle sole allegazioni e deduzioni tempestivamente acquisite al fascicolo.
Superata la questione preliminare, il Collegio esamina il contenuto del ricorso e rileva che il ricorrente non svolge allegazioni specifiche sul sinistro denunciato, sui danni per i quali pretende l’indennizzo e sulla garanzia che ritiene operante. Il parametro è l’art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto, che sanziona con la inammissibilità il ricorso privo degli elementi essenziali: oggetto, contratto stipulato, domanda ed esposizione dei fatti costitutivi delle ragioni della domanda.
Il Collegio precisa che la domanda deve articolarsi nel petitum e nella causa petendi, con relativa documentazione, e che tali requisiti devono ritenersi individuati o individuabili anche in forma atecnica. Trova applicazione il modello dell’art. 163, comma terzo, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., richiamato a conferma dei requisiti della domanda.
Nel caso concreto il ricorrente, nella sezione dedicata alle richieste, non avanza alcuna domanda specifica. La dichiarazione ivi contenuta appare volta a sollecitare una mera verifica della legittimità della condotta della controparte, senza ulteriori e specifiche pretese. Il Collegio, valutato il contenuto complessivo del ricorso e dei documenti allegati, ritiene quindi la domanda indeterminata e dichiara il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
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