Clausola polizza tutela legale legittima se ancora sinistro al fatto generatore (Arbitro Assicurativo n. 735 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella polizza di tutela legale strutturata secondo il modello loss occurrence la data del sinistro coincide con il momento in cui la parte attrice assume essersi verificato il fatto illecito o l’inadempimento, non con la successiva richiesta del terzo. La clausola che così delimita l’oggetto della garanzia è espressione del contenuto e dei limiti del rischio assicurato e non è nulla per violazione della causa in concreto né per squilibrio tra premio e rischio. La previsione del periodo di carenza di novanta giorni, se evidenziata con caratteri di particolare risalto ai sensi dell’art. 166, comma 2, CAP, è conoscibile dall’aderente e non integra una decadenza ex art. 2965 cod. civ.

Il Fatto

Una società stipulava con un’impresa, il 31 ottobre 2025, una polizza multirischi comprensiva della garanzia di tutela legale, con decorrenza dalle ore 24:00 del medesimo giorno. Il 10 novembre 2025 riceveva da un’organizzazione sindacale, per conto di una propria ex dipendente, una richiesta di conciliazione che contestava l’assenza di regolarizzazione di un rapporto di lavoro asseritamente iniziato l’11 febbraio 2025. Il 13 novembre 2025 la società denunciava il sinistro chiedendo l’attivazione della copertura.

L’impresa negava la prestazione per due ragioni concorrenti: il fatto generatore della vertenza era anteriore alla decorrenza della polizza e, in ogni caso, la richiesta era pervenuta durante il periodo di carenza contrattuale di novanta giorni previsto per le vertenze da inadempimento. La società ricorrente agiva quindi davanti all’Arbitro, chiedendo la declaratoria di nullità dell’art. 6.1 delle CGA nella parte in cui àncora il sinistro al fatto illecito anziché alla richiesta del terzo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’interpretazione letterale della clausola, richiamando il criterio indicato da Cass. civ., Sez. III, n. 6444 del 2025: il senso letterale delle parole è lo strumento primario, e solo se ambiguo si ricorre ai canoni degli artt. 1362-1371 cod. civ. Nel testo contrattuale il sinistro si identifica con il momento in cui la parte attrice sostiene avere avuto inizio l’inadempimento. Poiché la controparte collocava tale inizio all’11 febbraio 2025, il sinistro risulta anteriore alla decorrenza del 31 ottobre 2025 e la garanzia non è operante.

A conferma, il Collegio richiama la giurisprudenza di merito che, per clausole analoghe, ha individuato il momento di insorgenza nel fatto generatore della controversia (Trib. Aosta n. 317 del 2023; Trib. Padova n. 1513 del 2018). In via autonoma e assorbente, la copertura è esclusa anche per il mancato decorso dei novanta giorni: dalla stipula del 31 ottobre 2025 alla lettera del 10 novembre 2025 non erano trascorsi i termini previsti.

Passando alle eccezioni di nullità, il Collegio le ritiene infondate. I principi invocati dalla ricorrente riguardano le polizze claims made, tipiche della responsabilità civile professionale e in deroga all’art. 1917, comma 1, cod. civ., mentre qui si tratta di tutela legale improntata al modello loss occurrence. La clausola, dunque, legittimamente individua l’oggetto del contratto e specifica il rischio garantito.

Quanto allo squilibrio tra premio e rischio, il Collegio osserva che la censura andrebbe articolata sull’intero assetto negoziale e non su una singola porzione di clausola; nel caso concreto la delimitazione temporale non ha reso il rischio nullo né ha privato la polizza di utilità pratica. La clausola, inoltre, è chiara e trasparente, come conferma la definizione di sinistro nelle Condizioni Speciali, e il periodo di carenza è marcato con caratteri di particolare evidenza ai sensi dell’art. 166, comma 2, CAP, con richiamo a Cass. civ., Sez. III, n. 15598 del 2019.

Infine, è respinta la censura ex art. 2965 cod. civ.: non vi è alcun termine che limiti l’esercizio di un diritto già acquisito, e il precedente richiamato dalla ricorrente (Cass. civ., Sez. III, n. 8894 del 2020) riguarda una fattispecie diversa, in cui la condizione dipendeva dal terzo danneggiato. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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