Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 543 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, che non contesti il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento, sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza. I fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La nomina di un dirigente della stessa Amministrazione resistente non comporta diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva in data 7 dicembre 2023 ed è passato in giudicato.
Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione alla condanna, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, categoria di provvedimenti per la quale l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette espressamente il giudizio di ottemperanza.
Verificata la ritualità dell’azione, il Tribunale rileva il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, è documentata la notificazione del titolo al Ministero in data 7 dicembre 2023.
Nel merito la Corte rileva che l’Amministrazione non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, la sua idoneità all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova così applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste quindi l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza che ha accertato il diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Il Tribunale ordina pertanto l’esecuzione entro novanta giorni e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta nel dirigente dell’Ufficio competente del medesimo Dicastero. Sul punto richiama l’orientamento secondo cui la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore dei difensori anticipatari.
Nota della Redazione
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