Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e commissario ad acta dirigente (TAR Sicilia n. 545 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo esperibile nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Decorso inutilmente il termine, il giudice nomina commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione debitrice, senza diritto a compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.450,34 oltre interessi e accessori, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti. La sentenza, emessa nel 2023, è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva nel febbraio 2024.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione delle azioni esecutive, la ricorrente ha adito il TAR Sicilia con ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’integrale esecuzione del titolo. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né comprovare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento: la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm..
Quanto al rito, risulta documentata la notificazione della sentenza al Ministero resistente all’indirizzo PEC nel febbraio 2024, con conseguente maturazione del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo né la sua idoneità, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Sussiste pertanto l’obbligo giuridico del Ministero di dare esecuzione alla sentenza che ha accertato il diritto della ricorrente alla Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con condanna al pagamento della somma liquidata oltre accessori.
Il Tribunale ordina quindi all’Amministrazione di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà nel termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Sul compenso del commissario, il Collegio esclude il diritto a qualsiasi emolumento, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama, in via analogica, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione applicabile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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