Spostamento di cubatura in fascia costiera integra nuova costruzione (TAR Sicilia n. 1801 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella fascia dei 150 metri dalla battigia, l’art. 15, comma 1, lett. a) della L.R. Sicilia n. 78/1976 consente la ristrutturazione degli edifici esistenti solo “senza alterazione dei volumi già realizzati”. La demolizione e ricostruzione con traslazione del fabbricato a circa 50 metri dalla originaria collocazione non integra ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, ma nuova costruzione. Ne consegue la legittimità del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative ivi previste. Il giudizio della Soprintendenza, espressione di discrezionalità tecnica, non è sindacabile se sorretto da motivazione che espliciti il confronto tra intervento e valori paesaggistici.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno e dei fabbricati rurali insistenti sullo stesso, in area ricadente entro la fascia costiera. Il fabbricato principale è stato interessato da un intervento di demolizione e ricostruzione, con spostamento della costruzione a circa 50 metri dalla originaria collocazione. Le opere sono state raggiunte da un’ingiunzione di demolizione comunale.
Il ricorrente ha quindi presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria e contestuale domanda di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza. Quest’ultima ha espresso parere contrario, ritenendo l’intervento non suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica e ordinando la rimessione in pristino dei luoghi. Il successivo riesame in autotutela ha confermato il diniego. Il ricorrente ha impugnato gli atti davanti al TAR Sicilia, ottenendo l’accoglimento dell’istanza cautelare per i profili di carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo qualificatorio: se la demolizione con ricostruzione traslata integri ristrutturazione edilizia o nuova costruzione. Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di volumetria inferiore a quella preesistente, l’intervento rientrasse nel perimetro dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 e fosse perciò compatibile con l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004.
Il TAR legge in combinato disposto l’art. 15, comma 1, lett. a) della L.R. n. 78/1976 e l’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004: entro la fascia dei 150 metri dalla battigia la ristrutturazione deve avvenire senza alterazione dei volumi, e non è ammessa la creazione di superfici utili o volumi. L’alterazione, precisa il Collegio, non deriva solo dall’incremento volumetrico, ma anche dalla modifica o dallo spostamento del volume in altra area.
La censura di difetto di istruttoria non coglie nel segno. È lo stesso ricorrente ad aver rappresentato che il fabbricato originario lambiva la strada statale e la rete ferroviaria: circostanza che conferma lo spostamento dell’opera dalla collocazione iniziale, in area sottoposta a vincolo. La Soprintendenza ha quindi legittimamente qualificato l’intervento fuori dal perimetro della ristrutturazione.
Quanto alla motivazione, il TAR richiama l’orientamento secondo cui la valutazione tecnico-discrezionale della Soprintendenza non deve risultare arbitraria ma esplicitare le ragioni di contrasto con i valori paesaggistici. Il diniego ha indicato la creazione di volume paesaggistico e superfici utili e l’inammissibilità dello spostamento di cubatura in area di inedificabilità. Il Collegio richiama C.G.A.R.S. n. 622 del 28.06.2021 e Cons. Stato Sez. VI n. 4794 del 12.05.2023, che esclude la continuità tra vecchio e nuovo fabbricato in caso di traslazione e modifica della sagoma.
Nessuna violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, dunque, né deficit istruttorio. Il secondo motivo cade per logica consequenzialità. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.