Conferimento con il Ministro della Difesa e discrezionalità dell’Amministrazione militare (TAR Lombardia n. 2666 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di conferimento con il Ministro della Difesa o con il Capo di Stato Maggiore, ai sensi dell’art. 735 del d.P.R. n. 90 del 2010, attribuisce al militare la sola facoltà di presentare l’istanza, non il diritto soggettivo di essere ammesso al colloquio. La concessione del colloquio costituisce una mera facoltà del Vertice politico o militare, che la esercita sulla base di una valutazione di opportunità. Il provvedimento che nega il conferimento è espressione di ampia discrezionalità e non richiede puntuale e specifica motivazione, potendo fondarsi su motivi di semplice opportunità. Non è illegittimo il diniego motivato con l’estraneità delle questioni dedotte dalle competenze del Vertice politico, quando esse attengano ad aspetti organizzativi e di servizio propri della Forza Armata.
Il Fatto
La ricorrente, ufficiale sottufficiale dell’Esercito Italiano in servizio presso un reggimento di supporto tattico e logistico, ha presentato in data 17 maggio 2021 istanza ex art. 735 del d.P.R. n. 90 del 2010 per essere ammessa a conferire con il Ministro della Difesa. A fondamento della richiesta ha indicato vicende professionali e accadimenti occorsi durante il servizio. In sede istruttoria due superiori gerarchici hanno espresso parere favorevole, mentre il Comandante del Reggimento, altro Comandante e il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito hanno formulato parere negativo.
Con nota del 16 settembre 2021 il Gabinetto del Ministro ha comunicato il non accoglimento dell’istanza, sul rilievo che la materia oggetto del colloquio non rientrava tra le competenze del Vertice politico. La ricorrente ha impugnato il diniego e i correlati pareri gerarchici deducendo violazione dell’art. 735 del T.U.R.O.M., dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea valutazione del fatto e sviamento. L’Amministrazione della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta l’unica censura articolata, incentrata sulla pretesa violazione dell’art. 735 del T.U.R.O.M. e sulla qualificazione della posizione del militare istante. La ricorrente sosteneva che la normativa le riconoscesse un vero e proprio diritto soggettivo a conferire con l’Autorità politica o con i Vertici militari e che la motivazione del diniego fosse apodittica e in contrasto con le risultanze istruttorie, per aver trascurato i pareri favorevoli e sopravvalutato quelli contrari.
Il Tribunale ritiene la doglianza infondata. La richiesta è stata negata perché la materia oggetto del conferimento non rientra tra le competenze del Vertice politico. Tutti i pareri, tanto quelli contrari quanto quello favorevole del Comandante della Brigata, hanno sottolineato che le questioni poste a fondamento dell’istanza — asserite violazioni di legge da parte di superiori, ipotesi di reati non perseguite dalla scala gerarchica, sanzioni disciplinari — non rientrano nelle competenze dell’Autorità politica, trattandosi di argomenti relativi a questioni organizzative proprie della Forza Armata.
Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. II, 7 giugno 2022, n. 4663, secondo cui la decisione sull’istanza ex art. 735 costituisce un provvedimento ampiamente discrezionale, che non richiede puntuale e specifica motivazione e ben può fondarsi su motivi di semplice opportunità. Richiama altresì Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 1538/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata, per la quale alla facoltà di presentare la richiesta di conferimento non corrisponde alcun obbligo del superiore, il quale non è tenuto a conferire personalmente con il sottordinato, essendo la concessione del colloquio una mera facoltà esercitabile in base a una valutazione di opportunità.
Quanto alla qualificazione della posizione soggettiva, il Tribunale non condivide la tesi del diritto soggettivo, pure affermata da una parte della giurisprudenza — TAR Puglia, Bari, Sez. I, ordinanza 15 dicembre 2020, n. 773, riferita però a questioni di carattere personale e non di servizio — ed esclude la pertinenza di TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 19 giugno 2017, n. 7124, resa in un giudizio sul silenzio e relativa al diritto di presentare l’istanza, non di essere ammesso al colloquio. Essendo il colloquio una facoltà del Vertice, nessun rilievo determinante assume l’asserito vizio istruttorio per la mancata valutazione del parere favorevole del Comandante di Compagnia, sia perché non è certa l’omissione, sia perché quel parere non è vincolante e va valutato unitamente ai plurimi pareri di diverso tenore.
Il Collegio dichiara infine estranee al thema decidendum le ulteriori questioni segnalate dalla difesa, relative al pregresso diniego di conferimento con il Capo di Stato Maggiore e alla situazione venutasi a creare sul luogo di lavoro. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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