Revoca nulla-osta lavoro stagionale e verifica capacità reddituale datore (TAR Lombardia n. 546 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla-osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, disposta ai sensi dell’art. 42, secondo comma, d.l. n. 73/2022 per il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi, è legittima quando il datore di lavoro non supera il requisito della capacità reddituale riferito a tutti i lavoratori presenti in azienda e non solo a quelli da assumere. La verifica della sostenibilità economica va compiuta con riguardo alla situazione consolidata esistente al momento dell’adozione del provvedimento. La successiva rinuncia a una parte delle domande di nulla-osta, intervenuta dopo l’avvio del procedimento di revoca, non sana ex post il difetto del requisito. Il giudice amministrativo, chiamato a riesaminare la decisione su ordine di remand, non può estendere l’ordine oltre l’esame della documentazione già prodotta.

Il Fatto

La società agricola aveva presentato alla Prefettura una pluralità di istanze di nulla-osta per lavoro subordinato stagionale nel quadro del decreto flussi del 2021, tra cui quella per un lavoratore straniero. Non essendo intervenuto alcun diniego nel termine previsto, il nulla-osta si era formato per silenzio assenso e il lavoratore, ottenuto il visto, era regolarmente entrato in Italia.

Con decreto del 19 dicembre 2022 lo Sportello Unico per l’Immigrazione revocò il nulla-osta, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, d.l. n. 73/2022. Il provvedimento fu impugnato con ricorso introduttivo e relativa istanza cautelare, accolta con ordinanza che disponeva il riesame. All’esito del riesame, con decreto del 31 luglio 2023 l’Amministrazione confermò la revoca. Contro quest’ultimo atto la società e il lavoratore proposero motivi aggiunti, mentre l’istanza cautelare veniva respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la nuova determinazione assunta dopo l’ordine di remand costituisce la definitiva manifestazione di volontà dell’Amministrazione sull’oggetto del giudizio: il ricorso introduttivo va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale esamina la censura di violazione del contraddittorio ex artt. 7 e 8 legge n. 241/1990. La doglianza è respinta: l’ordinanza collegiale n. 157/2023 aveva imposto di prendere in esame la documentazione depositata tardivamente, ma non prescriveva una compiuta rinnovazione del procedimento né autorizzava gli interessati a produrre per la prima volta nuovi documenti, salvo espressa richiesta dell’Amministrazione.

Quanto al merito, il provvedimento si fonda su una duplice motivazione, le cui componenti sono autonome: la carenza dell’asseverazione e l’incapienza reddituale. È sufficiente confermare quest’ultima per respingere il gravame. Il Collegio richiama l’ordinanza cautelare reiettiva, che aveva correttamente individuato nell’insufficiente superamento della soglia reddituale l’elemento ostativo sostanziale.

Il requisito va verificato secondo i criteri della circolare INL n. 3/2022, che per le aziende agricole rinvia agli indici dell’art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020, cioè al volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisti. La capacità economica così determinata deve essere riferita a tutti i lavoratori presenti in azienda, non soltanto a quelli da assumere: la normativa non consente di ottenere il nulla-osta sulla base di mere ipotesi di sviluppo.

Decisiva è la considerazione temporale. La società ha sì rinunciato alla maggior parte delle domande, ma solo dopo l’attivazione del procedimento di revoca. La legittimità dell’atto si valuta con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui è stato pronunciato: la revoca intervenne quindi pienamente legittima, non potendosi conservare un nulla-osta privo di sufficiente base economica intervenendo a posteriori sul numero dei lavoratori. Il ricorso per motivi aggiunti è respinto, con compensazione delle spese in ragione del diverso, ancorché solo virtuale, esito del ricorso introduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *