Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 544 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. Presupposti dell’azione sono il passaggio in giudicato del provvedimento e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del decisum entro un termine ultimativo e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Latina, Sezione Lavoro, 21 maggio 2024, n. 607. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della docente a usufruire, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio nella misura di € 2.000,00, oltre accessori.
La sentenza è stata notificata al Ministero in via esecutiva il 16 ottobre 2024, anche ai fini del decorso del termine dilatorio. In atti risulta l’attestazione del passaggio in giudicato. L’amministrazione non ha adempiuto, onde il ricorso per ottemperanza, con domanda di nomina di un commissario ad acta e di condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.. Verifica poi i presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato, accertato con certificazione di mancata proposizione dell’appello, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Nessun dubbio residua, per il Tribunale, sulla ricomprensione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza. La disposizione dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è infatti dettata proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero intimato, costituitosi con atto di mero stile, non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto. Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, con l’adozione degli adempimenti finalizzati e il riconoscimento degli importi nella misura ivi indicata.
L’esecuzione deve avvenire nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione. Per il caso di inottemperanza perdurante, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina, o funzionario delegato, con compenso liquidato in € 1.000,00 salvo conguaglio e a carico del Ministero. Il commissario si attiva su istanza di parte e provvede in un ulteriore termine di sessanta giorni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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