Vincolo aeroportuale e piani di rischio: divieto operante prima dell’approvazione (Cons. Stato n. 5544 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di realizzare opere e attività nelle zone interessate dalle direzioni di atterraggio e decollo, posto dall’art. 707, comma 5, cod. nav., trova il proprio fondamento nella norma primaria e opera anche prima dell’adozione del piano di rischio comunale. Il vincolo aeroportuale si forma automaticamente per effetto dell’esistenza dell’aeroporto e dell’insistenza dell’opera o dell’attività nella zona di tutela individuata dal Regolamento ENAC. In pendenza del piano di rischio, spetta all’ENAC valutare in concreto la compatibilità dell’intervento con le esigenze di sicurezza. I piani costituiscono, piuttosto, precondizione per il rilascio di autorizzazioni in deroga al divieto. In materia edilizia vige il principio del tempus regit actum: i mutamenti normativi sopravvenuti vanno applicati dall’amministrazione, senza che l’affidamento del privato nel quadro previgente possa impedirne l’osservanza.

Il Fatto

La società proprietaria di un compendio immobiliare collocato in prossimità dell’aeroporto di Verona Villafranca e delle fasce di rispetto autostradali presenta nel dicembre 2004 domanda di permesso di costruire per il recupero e il cambio d’uso da residenziale-agricolo a ricettivo-alberghiero. Il Comune richiede integrazioni e i nulla osta dei gestori autostradali, quindi acquisisce il parere dell’ENAC.

Nel luglio 2007 l’ENAC esprime parere favorevole, ritenendo l’opera in zona di tutela B. Con nota del 1° aprile 2008 l’ente rileva l’entrata in vigore dell’emendamento al Regolamento aeroportuale e, il 19 maggio 2008, rende parere sfavorevole, collocando l’insediamento in zona di tutela A. Il Comune interrompe il procedimento e conferma l’impossibilità di rilasciare il titolo. Il TAR Veneto rigetta ricorso e motivi aggiunti, compresa la domanda risarcitoria. La società appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza. Sul primo motivo, relativo all’aggravamento dell’iter procedurale, osserva che la violazione dei termini non determina l’illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati, ma consente di attivare i rimedi contro l’inerzia, non esperiti. Nel merito, i nulla osta autostradali erano necessari: le fasce di rispetto costituiscono vincoli conformativi ex lege, a prescindere dal recepimento negli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 26 d.p.r. n. 495/1992 e dell’art. 21, comma 1, cod. strada, che impone l’autorizzazione preventiva anche per opere diverse dalle nuove costruzioni.

La Corte esclude che la stasi sia addebitabile a colpevoli ritardi del Comune: il nulla osta del gestore dell’A4 perviene solo nel luglio 2008, dopo il revirement dell’ENAC. La mancata indizione della conferenza di servizi resta mera eventualità, non dimostrandosi che si sarebbe conclusa prima della sopravvenienza normativa e con l’assenso dell’ente. Il primo parere favorevole, inoltre, muoveva dall’erronea collocazione dell’immobile in zona di tutela B, mentre esso insiste in zona A: difetta quindi la prova della spettanza del bene della vita, indispensabile per la domanda risarcitoria, secondo Cass. civ. n. 500 del 1999 e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 del 2021.

Sul secondo motivo, la qualificazione della nota del 6 giugno 2008 come interruzione del procedimento è irrilevante, non derivandone lesione maggiore rispetto al diniego; l’atto è comunque superato dalle note del 16 settembre 2008. La disparità di trattamento è esclusa perché l’intervento posto a confronto si collocava al limite esterno della zona di tutela A, in posizione più distante dall’aeroporto.

Sul terzo motivo, il Collegio conferma il tempus regit actum: in materia edilizia i mutamenti normativi intervenuti nel corso del procedimento vanno applicati, con eventuale ristoro solo a fronte di ritardo colpevole e di spettanza del bene (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5230 del 2017; Sez. VI, n. 8081 del 2021). Il divieto dell’art. 707, comma 5, cod. nav. opera automaticamente, come precisato da Cons. Giust. Amm. Sicilia n. 82 del 2017 e da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2131 del 2018: il parere ENAC del 19 maggio 2008 va letto nel senso dell’impossibilità di autorizzare opere fino alla redazione del piano. Non serve il preventivo ritiro in autotutela del primo parere, perché solo quello negativo è vincolante. Il divieto riguarda anche le attività, così precludendo l’avvio di una destinazione ricettiva su un’opera esistente, per l’incremento del carico antropico.

Il quarto motivo e la riproposta domanda risarcitoria seguono la sorte delle censure esaminate. Le spese del secondo grado sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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