Requisito di iscrizione all’albo e causa di esclusione nella lex specialis (Cons. Stato n. 5546 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che impone, a pena di esclusione, l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali configura un requisito di idoneità professionale riconducibile all’art. 100, primo comma, lett. a), cod. contratti pubblici, e non un requisito di ordine generale. Tale prescrizione non è soggetta al principio di tassatività delle cause di esclusione, il cui ambito è limitato ai requisiti di cui agli artt. 94 e 95 cod. contratti pubblici. Le eventuali difformità della legge di gara rispetto al codice possono integrare ragioni di invalidità degli atti, ma non possono essere invocate dal giudice per correggere d’ufficio il contenuto della lex specialis in assenza di impugnazione. La clausola non impugnata né modificata dalla stazione appaltante impone quindi l’esclusione del concorrente privo del requisito.
Il Fatto
La cooperativa appellante impugna la sentenza con cui il TAR Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso avverso il provvedimento comunale che, annullando d’ufficio una precedente revoca, aveva riaggiudicato alla società controinteressata l’appalto del servizio di pulizia degli edifici comunali. L’aggiudicazione era stata in origine attribuita alla società, poi revocata e assegnata alla cooperativa, infine nuovamente riferita alla società in autotutela.
In primo grado la cooperativa aveva dedotto la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione dell’annullamento d’ufficio e l’assenza, in capo alla controinteressata, dell’iscrizione all’albo regionale richiesta dalla lettera di invito. Il TAR ha respinto tutte le censure; la cooperativa ha proposto appello reiterandole e riproponendo la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene fondato e assorbente il motivo relativo al requisito di ammissione. La lettera di invito imponeva ai partecipanti, a pena di esclusione, l’iscrizione nel Registro Regionale delle Cooperative Sociali. Il primo giudice aveva escluso la portata escludente della clausola attraverso un’interpretazione sistematica, valorizzando il metodo del massimo ribasso, la mancata qualificazione della gara come riservata e il favor participationis.
La Corte corregge anzitutto la qualificazione del requisito. L’iscrizione in albi o registri professionali rientra tra i requisiti di ordine speciale, e segnatamente tra quelli di idoneità professionale ex art. 100, primo comma, lett. a), cod. contratti pubblici, che l’amministrazione può modulare con decisione sindacabile solo se non proporzionata o non attinente alle prestazioni. A tale requisito non si applica il principio di tassatività delle cause di esclusione, testualmente circoscritto ai requisiti di ordine generale degli artt. 94 e 95.
Gli ulteriori rilievi del primo giudice scontano un difetto logico-giuridico. Le difformità rilevate possono integrare ragioni di invalidità degli atti di gara, ma non possono essere invocate per correggere d’ufficio il contenuto della lex specialis e ricondurlo a una pretesa conformità a legge, tanto più in assenza di ricorso incidentale della controinteressata.
La Corte ritiene altresì fondato il motivo sulle garanzie partecipative. Non vi è prova che l’appellante abbia conosciuto l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio né le relative ragioni. Non vale la dichiarazione del difensore del Comune resa in udienza cautelare, rivolta al difensore e in ambito processuale estraneo al procedimento. Non è equipollente la mail del referente secondo cui «probabilmente verrà annullata la gara», insufficiente a indicare l’oggetto e le ragioni del riesame.
Accolto l’appello, la sentenza è riformata e il ricorso di primo grado accolto. È dichiarata l’inefficacia del contratto e accertato il diritto al subentro, già esercitato in forza dell’ordinanza cautelare. Il Comune è condannato, ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm., a proporre la somma risarcitoria per il periodo di esecuzione altrui, commisurata all’utile mancato e alle spese sostenute.
Nota della Redazione
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