Certificazione minusvalenze e danno da compensazione fiscale fuori dalla competenza ABF (ABF Collegio di Milano n. 3873 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di chiusura dei rapporti di investimento, la certificazione delle minusvalenze prevista dall’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 461/1997 deve essere rilasciata dall’intermediario al contribuente. Quando la documentazione sia stata effettivamente consegnata nel corso del procedimento, la domanda di rilascio perde oggetto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La domanda di risarcimento del danno che si fondi sull’impossibilità di compensare le perdite con le plusvalenze realizzate presso altro intermediario integra invece una contestazione di natura fiscale, estranea alla competenza per materia dell’ABF, e va dichiarata inammissibile. In sede di repliche non è ammissibile una mutatio libelli, ma solo la puntualizzazione delle domande già proposte con il ricorso.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto nel mese di agosto 2025 la chiusura del conto corrente e del dossier titoli intrattenuti con l’intermediario. Non avendo ricevuto la certificazione delle minusvalenze, ha inviato due solleciti, il secondo con preavviso di ricorso all’ABF, lamentando la mancata consegna della documentazione e il pregiudizio economico derivante dall’impossibilità di compensare le perdite con le plusvalenze realizzate presso altro intermediario.
La ricorrente ha quindi domandato l’accertamento della condotta omissiva, l’ordine di rilascio della certificazione e un indennizzo per il danno patrimoniale subìto. L’intermediario ha sostenuto di aver trasmesso la certificazione per posta ordinaria nel settembre 2025 e di aver riscontrato i solleciti all’indirizzo di posta elettronica risultante dalla documentazione contrattuale, contestando comunque l’esistenza del danno e del nesso causale.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio esamina la richiesta di chiarimenti avanzata dalla ricorrente in sede di repliche, relativa all’invio di documentazione a un indirizzo e-mail errato. Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, in tale sede è ammissibile solo una puntualizzazione delle domande già formulate e non una mutatio libelli: la domanda nuova è pertanto inammissibile.
Nel merito il Collegio richiama l’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 461/1997, che impone agli intermediari, in caso di chiusura dei rapporti, di rilasciare al contribuente apposita certificazione contenente i dati necessari a consentire la deduzione delle minusvalenze. Dalla documentazione emerge che non vi è evidenza dell’invio postale ordinario asserito dall’intermediario, mentre la ricorrente ha prodotto i solleciti trasmessi a mezzo pec e i riscontri ricevuti a mezzo email ordinaria.
Il Collegio rileva che solo con le controrepliche l’intermediario ha affermato di aver trasmesso una copia conforme della certificazione a mezzo raccomandata, con consegna verificabile al 13 febbraio successivo. Su questa base accerta la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale di consegna della documentazione.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio la ritiene inammissibile. Il pregiudizio lamentato si sostanzia infatti nell’impossibilità di compensare le minusvalenze nel periodo d’imposta corrente e suppone l’applicazione del D.lgs. n. 239/1996: si tratta di una contestazione di natura fiscale che fuoriesce dalla competenza per materia dell’ABF, come già affermato dal Collegio di Bologna e dal Collegio di coordinamento. Il ricorso è quindi accolto solo quanto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e dichiarato nel resto inammissibile.
Nota della Redazione
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