Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso oneri criteri ABF (ABF Collegio di Milano n. 4333 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, in applicazione dell’art. 125-sexies T.U.B. come interpretato dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE. I costi recurring si riducono secondo il criterio proporzionale pro-rata temporis; i costi up front, in assenza di diversa previsione pattizia, secondo il criterio della curva degli interessi. L’equo indennizzo di estinzione è dovuto entro le soglie di legge, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, esso sia privo di oggettiva giustificazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva concluso nel 2017 un contratto di cessione del quinto dello stipendio, con rimborso in sessanta rate mensili. Il finanziamento si era estinto anticipatamente nel 2020. L’intermediario non aveva restituito gli oneri economici connessi al contratto in proporzione alle rate residue. Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente si è rivolto all’ABF chiedendo la restituzione pro quota degli oneri, in via principale secondo il criterio proporzionale ratione temporis e, in via subordinata, distinguendo tra costi recurring e costi up front. Ha domandato inoltre la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza, delle spese di assistenza difensiva, del contributo di procedura e degli interessi legali dal reclamo.
L’intermediario ha resistito sostenendo che il contratto era stato stipulato con altro istituto e che, a causa della cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente era incorso nella decadenza dal beneficio del termine. Il debito residuo era stato definito nel 2021 mediante versamento da parte del datore di lavoro. Da ciò l’intermediario ha tratto il difetto del presupposto dell’estinzione anticipata e l’infondatezza della domanda di rimborso della commissione di estinzione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha inquadrato la questione nella restituzione degli oneri non maturati in sede di estinzione anticipata. Il fondamento del diritto è nell’art. 125-sexies T.U.B., che impone la riduzione del costo totale del credito in misura pari ai costi dovuti per la vita residua del contratto. La giurisprudenza ABF e la disciplina secondaria della Banca d’Italia hanno circoscritto la restituzione ai costi che dipendono oggettivamente dalla durata del rapporto, i c.d. costi recurring, adottando in via generale il metodo proporzionale puro.
Il Collegio ha richiamato la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019, che ha esteso il diritto alla riduzione a tutti i costi posti a carico del consumatore. Su tali basi il Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 ha affermato che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il Collegio ha poi ricostruito il quadro normativo sopravvenuto: l’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, la successiva modifica del 2023 e la declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale n. 263/2022, limitatamente alle parole relative alle norme secondarie di trasparenza e vigilanza. Per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 resta applicabile l’originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.
Il Collegio ha quindi distinto i criteri: per i costi recurring vale la proporzionalità lineare, salvo diverso accordo contrattuale; per i costi up front, in assenza di diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi. Nel caso concreto le spese fisse contrattuali sono state qualificate come up front. Applicando i due criteri e tenendo conto delle eventuali restituzioni già intervenute, il Collegio è pervenuto a un importo di € 67,60, inferiore alla somma richiesta, arrotondato a € 68,00 all’unità di euro secondo le Disposizioni della Banca d’Italia. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal reclamo al saldo.
La domanda di restituzione delle rate eventualmente versate in eccedenza è stata respinta per difetto di evidenza probatoria. Quanto ai diritti di estinzione addebitati nel conteggio estintivo, il Collegio ha richiamato il principio del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020: l’equo indennizzo previsto in contratto entro le soglie di legge è dovuto a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, esso sia privo di oggettiva giustificazione. Non essendo stata fornita alcuna allegazione in tal senso, la domanda è stata respinta. Le spese legali non sono state riconosciute, considerata la natura seriale del ricorso. Il ricorso è stato accolto parzialmente nei termini indicati.
Nota della Redazione
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