Mutuo a tasso variabile, esclusa la clausola floor non pattuita in executivis (ABF Collegio di Napoli n. 1117 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di durata sorti anteriormente al limite temporale di cognizione dell’ABF, la contestazione relativa all’applicazione di una clausola floor non pattuita attiene alle modalità di esecuzione del rapporto e non a un vizio genetico del contratto, con conseguente competenza dell’Arbitro. La domanda è inammissibile per genericità solo quando risulti assolutamente incerta la determinazione dell’oggetto o manchi l’esposizione dei fatti costitutivi, non rilevando la mancata quantificazione analitica delle somme. In materia di mutuo a tasso variabile indicizzato all’Euribor, grava sul ricorrente l’onere di dimostrare l’applicazione di un floor occulto; tale prova non è integrata quando il tasso finito non scende mai in area negativa e le rate mostrano un andamento decrescente, incompatibile con una rata costante.

Il Fatto

Il ricorrente adisce l’ABF lamentando l’illegittima applicazione di interessi in un contratto di mutuo a tasso variabile stipulato nel 2013, indicizzato all’Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread del 3,35%. Secondo la prospettazione, tra il marzo 2015 e l’estate del 2022 l’intermediario non avrebbe recepito correttamente l’andamento negativo del parametro, applicando di fatto una clausola floor non pattuita e addebitando interessi superiori al dovuto. Chiede quindi la restituzione delle somme indebitamente percepite.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per genericità della domanda e l’incompetenza temporale dell’Arbitro, essendo il contratto anteriore al limite di cognizione. Nel merito sostiene la correttezza del calcolo, avendo sommato algebricamente il parametro negativo allo spread, senza che il tasso finito assumesse valore negativo. Domanda il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Quanto alla genericità, ribadisce il consolidato orientamento secondo cui il ricorso è inammissibile solo se risulti assolutamente incerta la determinazione dell’oggetto o manchi l’esposizione dei fatti costitutivi. Nella specie il ricorrente ha individuato il periodo contestato e la causa petendi, sicché la mancata quantificazione analitica delle somme non ne determina l’inammissibilità.

Supera poi l’eccezione di incompetenza temporale richiamando l’insegnamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 72/2014, confermata dalla decisione n. 11407/2024): nei rapporti di durata anteriori al limite di cognizione occorre distinguere tra vizi genetici del contratto e contestazioni sulle modalità di esecuzione. Il ricorrente non censura la clausola di indicizzazione in sé, ma la sua asserita violazione in sede esecutiva, e limita la domanda al periodo rientrante nella competenza dell’Arbitro.

Nel merito, la questione riguarda la corretta applicazione della clausola che prevede un tasso determinato dalla somma algebrica tra Euribor 3 mesi e spread, senza clausola floor. Dall’analisi della documentazione emerge che nel periodo 2015-2022 il tasso applicato ha seguito un andamento complessivamente decrescente, coerente con l’evoluzione del parametro. Il valore minimo dell’Euribor, pari a –0,573%, sommato allo spread contrattuale (peraltro oggetto di successive riduzioni), non ha mai condotto il tasso finito in area negativa.

Il Collegio valorizza inoltre la riduzione delle rate nel tempo, circostanza incompatibile con l’assunto di una rata costante e dunque con l’ipotesi di un floor occulto. La domanda non risulta pertanto dimostrata, non emergendo elementi di applicazione di una clausola non pattuita né violazioni dei criteri di calcolo contrattuali. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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