Quote latte: la sentenza definitiva sui presupposti interrompe la prescrizione del prelievo (Cons. Stato n. 5566 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze, passate in giudicato, che respingono le impugnazioni avverso gli atti presupposti di un prelievo definitivamente accertato cristallizzano la pretesa dell’amministrazione, che non può essere rimessa in discussione in occasione dell’adozione degli atti applicativi successivi. La proposizione del ricorso avverso i provvedimenti di accertamento interrompe la prescrizione, che riprende a decorrere solo dal passaggio in giudicato delle sentenze che definiscono i relativi giudizi. Ne consegue che, ove tali sentenze siano state prodotte in appello, l’art. 104 c.p.a. non preclude la produzione di documenti indispensabili ai fini della decisione. Il giudice deve quindi verificare la persistenza del termine decennale per il capitale e di quello quinquennale per gli interessi alla luce degli atti interruttivi intervenuti.
Il Fatto
Un produttore di latte vaccino impugnava davanti al TAR Veneto l’intimazione di pagamento con cui gli veniva richiesto il pagamento di oltre un milione di euro a titolo di prelievo latte, interessi e oneri di riscossione per diverse annate lattiere comprese tra il 1995/96 e il 2004/05. Con l’ordinanza istruttoria il giudice di primo grado aveva ordinato all’amministrazione il deposito della cartella e della prova della notificazione, degli atti di accertamento dei prelievi e di ogni atto interruttivo della prescrizione.
L’amministrazione ottemperava solo parzialmente. Il TAR accoglieva il ricorso, limitatamente alla domanda di annullamento, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sia per la quota capitale sia per gli interessi. AGEA e ADER appellavano la decisione, contestando l’applicazione dell’art. 104 c.p.a. e deducendo che i provvedimenti presupposti erano stati oggetto di impugnazione, con conseguente interruzione del termine prescrizionale; a sostegno producevano le sentenze che avevano definito i relativi giudizi. L’appellato non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’istanza di ammissione di prova documentale avanzata in appello. Secondo l’appellante non opererebbero le preclusioni dell’art. 104 c.p.a., trattandosi di documenti indispensabili; per la maggior parte delle produzioni, inoltre, la definizione di documento in senso stretto non sarebbe pertinente, vertendosi su provvedimenti giurisdizionali.
La Sezione ritiene ammissibili le produzioni. Le sentenze depositate, non impugnate e passate in giudicato, avevano respinto i ricorsi avverso gli atti della serie provvedimentale presupposta alla cartella impugnata, cristallizzando la pretesa dell’amministrazione, non più rimettibile in discussione in occasione degli atti applicativi. Ciò consente di superare il profilo di tardività della produzione, poiché l’accertamento definitivo contenuto in quelle sentenze esporrebbe ogni successiva pronuncia in contrasto con esse al rimedio della revocazione, secondo quanto affermato dalla Sez. VI n. 4296 del 2025.
Nel merito, la Corte ricostruisce gli esiti dei giudizi relativi alle singole annate. Per ciascuna campagna lattiera l’impugnazione degli atti di accertamento si era conclusa con sentenza di rigetto, salvo limitazioni relative all’imputazione degli interessi; gli esiti confermavano la legittimità delle pretese. Ne deriva che il termine prescrizionale veniva interrotto al momento della proposizione dei ricorsi e riprendeva a decorrere dal passaggio in giudicato delle sentenze che definivano i relativi giudizi.
Il percorso argomentativo porta a escludere la maturata prescrizione: per le campagne successive, l’ulteriore decorso è interrotto dalla notifica della cartella del 22 dicembre 2018 e dall’intimazione del 4 novembre 2021; per le annate precedenti, anche dall’intimazione del 3 luglio 2014; per la campagna 2003/2004, dall’intimazione del marzo 2015. Per nessuna delle campagne è dunque decorso né il termine decennale per il prelievo né quello quinquennale per gli interessi.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto integralmente, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Nota della Redazione
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