Il metodo ARERA eterointegra i contratti di igiene urbana in corso (TAR Puglia n. 485 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del Metodo Tariffario Rifiuti dettata da ARERA, in forza dell’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017, ha natura imperativa e prevale, per il criterio cronologico, sulla disciplina della revisione prezzi recata dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e recepita nella clausola contrattuale. Essa opera anche sui contratti di servizio in corso di esecuzione mediante eterointegrazione contrattuale ex art. 1339 cod. civ., con sostituzione automatica della clausola difforme, nulla ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, cod. civ.. L’incidenza sui rapporti già stipulati è retroattività solo impropria, riguardando le obbligazioni non ancora eseguite. La regolazione tariffaria è ontologicamente incompatibile con il pregresso sistema revisionale ancorato ad adeguamenti automatici.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese gestiva il servizio di igiene urbana per i Comuni dell’Ambito di Raccolta Ottimale n. 6 della Provincia di Lecce, tra cui quello di Galatone, in forza di un contratto del 22 marzo 2018, stipulato sotto il d.lgs. n. 163/2006 e recante all’art. 18 del capitolato speciale una clausola di revisione prezzi.
Il Comune negava l’adeguamento del corrispettivo a partire dal secondo anno di gestione, ritenendo la commessa soggetta al metodo ARERA di cui alle deliberazioni n. 443/2019/R/RIF e n. 363/2021/R/RIF. Il R.T.I. impugnava le note di diniego, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto al compenso revisionale con interessi moratori. proponeva motivi aggiunti avverso il successivo diniego relativo agli ultimi due anni di gestione. Resisteva il Comune, interveniva AGER Puglia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e individua nell’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 la fonte primaria del potere regolatorio di ARERA in materia di metodo tariffario del servizio integrato dei rifiuti. A questa si affiancano l’art. 2, comma 12, della legge n. 481/1995 e l’art. 1, comma 1, della stessa legge, che impongono all’Autorità finalità di concorrenza, efficienza e qualità dei servizi pubblici.
Da tale reticolo emerge la connotazione di imperatività delle prescrizioni: esse presidiano valori fondamentali del sistema interno ed eurounitario. La ratio legis è garantire sostenibilità sociale delle tariffe ed efficienza delle gestioni, contemperando l’interesse imprenditoriale con quello dell’utenza a non subire costi “a sorpresa” rendicontati solo ex post.
Ne deriva che la disciplina regolatoria del 2017 è espressione di un potere sancito da norma imperativa, rispetto alla quale la norma anteriore dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 recede per il criterio cronologico. Il Collegio richiama e fa proprio l’orientamento secondo cui il potere di ARERA discende direttamente dalla legge e prevale sui precedenti ordinamenti (TAR Toscana n. 26/2024), e secondo cui la disciplina va applicata anche ai rapporti in corso tramite eterointegrazione ex art. 1339 cod. civ. e nullità della clausola difforme ex art. 1419, secondo comma, cod. civ. (TAR Lombardia n. 1938/2021).
La sostituzione automatica opera sull’elemento essenziale del corrispettivo ex art. 1325 cod. civ. e riguarda solo le obbligazioni non ancora eseguite: si tratta di retroattività impropria. Il Comune ha quindi correttamente applicato il MTR alle annualità successive all’adozione della prima delibera tariffaria. Il richiamo alla sentenza del TAR Lombardia n. 578/2023 non giova al ricorrente, poiché quella pronuncia concerne l’individuazione degli impianti “minimi” e non il corrispettivo dei servizi di raccolta.
Quanto alla deliberazione ARERA n. 385/2023, il Collegio esclude che l’approvazione dello schema-tipo dei contratti di servizio condizioni l’applicazione eteronoma del MTR, essendo l’eterointegrazione potere di portata generale. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto respinti nel merito, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1325 c.c. – Indicazione dei requisiti
- Art. 1339 c.c. – Inserzione automatica di clausole
- Art. 1419 c.c. – Nullità parziale