Istanza di accertamento di conformità non sospende l’ordine di demolizione già emesso (TAR Sardegna n. 252 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non determina alcuna inefficacia sopravvenuta né l’invalidità dell’ordinanza di demolizione già emessa, ma ne sospende solo temporaneamente l’esecuzione, ponendola in uno stato di quiescenza. In caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, ovvero di silenzio-rigetto non tempestivamente impugnato, l’ordine di demolizione torna ad essere eseguibile senza necessità di un nuovo provvedimento sanzionatorio. Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura di atto vincolato e non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento. L’eventuale omissione dell’esame delle memorie procedimentali non configura vizio invalidante quando, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile dell’Area governo del Territorio-Edilizia Privata del Comune di Tortolì ha disposto la demolizione e la rimessa in pristino di opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazione a costruire e di autorizzazione paesaggistica. L’atto riguardava il cambio di destinazione d’uso e le difformità rispetto ai titoli autorizzativi di un fabbricato sito in località Cea.

Dopo l’avvio del procedimento, il difensore del ricorrente aveva depositato memorie endoprocedimentali, senza esito. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990, il travisamento del dato fattuale e la carenza di motivazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, avendo il ricorrente già presentato istanza di accertamento di conformità sui medesimi abusi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità. La giurisprudenza maggioritaria, espressamente richiamata, ritiene che l’istanza di accertamento di conformità non determini inefficacia sopravvenuta dell’ingiunzione: in pendenza del termine di decisione l’esecuzione resta provvisoriamente sospesa in uno stato di temporanea quiescenza. Formatosi il silenzio-rigetto e non impugnato, l’ordinanza torna eseguibile senza ulteriori atti sanzionatori (ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, 15/5/2020, n. 2980 e Cons. Stato, sez. VI, 8/1/2021, n. 308).

Nel merito il ricorso è stato respinto. La censura sul mancato esame della memoria difensiva è priva di pregio: nell’ordinanza il Comune ha richiamato la nota di rigetto dell’istanza di sospensione, dalla quale risultano le controdeduzioni. In ogni caso, per la natura vincolata del provvedimento, opera l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990: non è annullabile l’atto adottato in violazione di norme sul procedimento qualora sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Quanto alla comunicazione di avvio, il Collegio ha ribadito che gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura di atto vincolato e non devono essere preceduti dall’avviso, non essendo prevista alcuna valutazione di interesse pubblico alla conservazione del bene (richiamate Cons. Stato n. 4537 e n. 5870 del 2023). Il ricorrente, inoltre, era in grado di comprendere l’esito del procedimento, avendo presentato istanza di accertamento di conformità.

Del pari infondata è la doglianza sulla genericità dell’ordinanza, che indicava puntualmente le opere da eliminare. Nel merito, la Corte d’Appello, nel procedimento penale per i medesimi abusi, ha accertato difformità tutt’altro che lievi: due fabbricati a destinazione abitativa in luogo di uno agricolo, un seminterrato, una veranda, terrazze, una tettoia, un barbecue e un muro mai autorizzato che ha occupato area demaniale. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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