Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 544 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza al giudicato del giudice ordinario in materia di lavoro quando l’amministrazione, decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, non abbia eseguito il titolo e non abbia opposto alcuna ragione contraria alla pretesa. In presenza di tale inerzia il ricorso è fondato e va dichiarato l’obbligo di esecuzione integrale della sentenza, con assegnazione di un termine per adempiere. Per il caso di inutile decorso di tale termine è nominato commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito dall’istante e provvede ad ogni atto necessario, anche di variazione di bilancio. La sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria, è sufficiente a escludere la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in assenza di particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento.
Il Fatto
Con sentenza n. 195/2024 del 16.09.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo ha dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza è divenuta definitiva, come da attestazione di passaggio in giudicato resa dall’Ufficio in data 9.4.2025.
La ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e agisce in ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. La causa è trattenuta in decisione all’udienza camerale del 26 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669: la condizione di procedibilità è dunque integrata.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso va quindi accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine è assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvede entro centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, incluse variazioni di bilancio, direttamente o tramite funzionario delegato.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario è sufficiente in funzione acceleratoria. L’Amministrazione è condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 per compensi oltre accessori, da distrarre ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
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