Carta docente, ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 3375 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il ricorrente assolve all’onere probatorio del fatto costitutivo mediante la produzione della sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Spetta invece all’amministrazione, secondo il principio dell’art. 2697, comma 2, c.c., allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di eseguire. L’amministrazione che si costituisce con atto di mera forma e non formula alcuna deduzione non assolve tale onere: resta perciò inadempiente e va condannata all’esecuzione integrale del giudicato, capitale, interessi e oneri accessori. Il termine per l’ottemperanza è di novanta giorni; decorso inutilmente, opera la nomina del commissario ad acta. Le spese di precetto non sono dovute, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni 2020/2021 e 2021/2022. Il Tribunale di Catania aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 1.000,00, oltre accessori, e al pagamento delle spese.

Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare alcunché. In vista della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria, ribadendo la persistente inadempienza dell’amministrazione. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso: passaggio in giudicato della sentenza, notificazione del titolo esecutivo e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Superata questa soglia, la questione si sposta sul piano probatorio.

Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, cioè la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Sarebbe quindi spettato all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti, per il prodursi delle condizioni richieste dall’art. 2697, comma 2, c.c. Il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, non ha però formulato alcuna deduzione. Ne deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperanza integrale.

L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati come per legge e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Il termine per l’esecuzione è fissato in novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso è nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a dirigente o funzionario munito della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva in un ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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