Mutuo in franchi svizzeri nullo per doppia conversione in estinzione anticipata (ABF Collegio di Roma n. 3946 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei mutui indicizzati a valuta estera, la clausola che impone la doppia conversione del debito residuo al momento dell’estinzione anticipata è nulla per contrasto con le regole di trasparenza e correttezza poste a tutela del consumatore. Il meccanismo, enunciato in modo equivoco e fuorviante, non consente al mutuatario di percepire la portata concreta del rischio di cambio. La nullità è parziale e non travolge l’intero contratto: impone l’applicazione della norma dispositiva alla quale il predisponente aveva inteso derogare. Il capitale residuo dovuto è pari alla differenza tra la somma mutuata e le quote capitale già restituite. Resta invece estranea alla competenza temporale dell’Arbitro la censura sui vizi genetici delle clausole di determinazione degli interessi e di indicizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente stipula nel 2009 un mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, presentatogli come operazione conveniente. Contesta le clausole sulla determinazione degli interessi, sull’indicizzazione valutaria e sull’estinzione anticipata, lamentando l’opacità del meccanismo di doppia indicizzazione e di rivalutazione monetaria. Sostiene di non essere stato informato sui rischi di interesse e di cambio.
L’intermediario eccepisce l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, perché il contratto è anteriore al limite temporale di cognizione, e l’inammissibilità della domanda di rimodulazione del rapporto. Nel merito difende la chiarezza delle clausole e richiama la giurisprudenza di legittimità e amministrativa che ha annullato il provvedimento AGCM richiamato dal ricorrente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio distingue due domande. Quella relativa agli artt. 4 e 4-bis del contratto attiene a un vizio genetico del rapporto e, secondo l’orientamento del Collegio di coordinamento (decisione n. 11407/2024), sfugge alla competenza temporale dell’Arbitro. La domanda è pertanto inammissibile in parte qua.
Diverso è il discorso per la clausola di estinzione anticipata. Il referente temporale coincide con la predisposizione del conteggio estintivo da parte dell’intermediario, avvenuta nel febbraio 2024 e dunque in epoca ricompresa nella competenza dell’Arbitro. Il Collegio affronta quindi l’eccezione dell’intermediario secondo cui il mutuo non è stato estinto. Richiamando il Collegio di coordinamento n. 5866/2015 e la decisione n. 8356/2024 del Collegio di Napoli, ritiene sufficiente la semplice richiesta di estinzione anticipata a fondare l’interesse ad agire.
Nel merito, gli artt. 7 e 7-bis impongono di convertire gli importi in franchi svizzeri al cambio convenzionale della stipula e di riconvertirli in euro al cambio corrente dell’estinzione. È il meccanismo di doppia conversione, già esaminato dalle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 4135, 5855, 5866 e 5874 del 2015. Il Collegio ne dichiara la nullità: la formulazione è equivoca e fuorviante e contraddice la disciplina consumeristica.
Il percorso argomentativo si salda con la giurisprudenza europea. La CGUE 20.09.2018, causa C-51/17, richiamata dalla decisione n. 853/2025 dello stesso Collegio, esige che la clausola sul rischio di cambio sia compresa dal consumatore medio anche nella sua portata concreta. Dalla violazione dell’art. 4, par. 2, direttiva 93/13/CEE discende l’abusività rilevabile d’ufficio ex art. 36 cod. cons..
Quanto alle ulteriori voci, la domanda risarcitoria e quella di refusione delle spese legali sono respinte per difetto di supporto documentale. Il Collegio riconosce tuttavia, in applicazione dei criteri indicati dal Collegio di coordinamento n. 4580/2025, un ristoro di € 300,00 per l’assistenza professionale, giustificata dalla complessità della materia.
Nota della Redazione
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