Operazione disposta dal cliente mediante raggiri: nessun rimborso per la parte residua (ABF Collegio di Milano n. 3642 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento eseguita direttamente ed integralmente dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, è autorizzata e non rientra nel regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE e al D. Lgs. n. 11/2010. Non occorre, pertanto, verificare la corretta esecuzione e autenticazione dell’operazione né valutare la sofisticatezza della truffa e la colpa grave del cliente. La condotta fraudolenta del terzo, che induca il cliente a disporre personalmente il pagamento, non trasferisce sull’intermediario l’onere di rimborsare la parte residua dell’operazione. Resta esclusa la litispendenza quando non risulti un procedimento penale ritualmente instaurato, ma solo una denuncia contro ignoti.
Il Fatto
Il ricorrente, cointestatario di un conto corrente, riferisce di essere stato vittima di una frode combinata di smishing, spoofing e vishing. Il 13 dicembre 2021 riceveva un SMS con un link, cliccava e inseriva i propri dati su una schermata identica a quella dell’intermediario; poi, contattato telefonicamente da un sedicente operatore, seguiva le indicazioni ricevute.
Veniva così addebitata un’operazione di € 12.300,35 a favore di un soggetto sconosciuto. L’intermediario, dopo il reclamo, accreditava € 11.294,00, corrispondenti al vaglia postale bloccato perché emesso in frode. Il ricorrente chiedeva quindi la restituzione della somma residua di € 1.006,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per un totale di € 3.600,64. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità per pendenza di procedimento penale e, nel merito, la regolarità dell’autenticazione e la colpa grave del cliente.
La motivazione del Collegio
In via preliminare, il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità. Dagli atti non risulta pendere alcun procedimento penale, ma solo una denuncia contro ignoti, con decreto di archiviazione del 29 settembre 2025 per inutilità di ulteriori indagini. La mera denuncia non basta a integrare la litispendenza, che presuppone un procedimento ritualmente instaurato. Il Collegio aggiunge che la litispendenza va esclusa anche quando l’azione anteriore non coinvolga l’intermediario convenuto ma un terzo e abbia ad oggetto un titolo di responsabilità diverso.
Nel merito, il Collegio rileva che l’operazione è stata eseguita direttamente ed integralmente dal ricorrente, sia pure per effetto dei raggiri del truffatore. Nella denuncia lo stesso ricorrente ammette di aver seguito le indicazioni ricevute, inserendo i dati riservati richiesti e confermando espressamente di aver autorizzato l’operazione. L’operazione, dunque, per essere stata disposta dal pagatore con l’inserimento di tutti i fattori di autenticazione, deve considerarsi autorizzata.
Da ciò deriva una conseguenza precisa: non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE e al D. Lgs. n. 11/2010. Non occorre verificare la corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del decreto, né valutare la sofisticatezza della truffa o la colpa grave del cliente.
Quanto agli eventuali profili di responsabilità dell’intermediario, il Collegio ritiene irrilevante l’attivazione o meno del servizio alert, essendo in contestazione un’unica operazione. Non risultano inoltre gli indici di anomalia o di rischio frode di cui al D.M. 112/2007. L’attivazione della carta tre giorni prima dell’operazione e il fatto che il conto del beneficiario non avesse ricevuto in precedenza somme elevate non sono di per sé circostanze sospette. Il blocco della carta del truffatore e del vaglia, del resto, sono confermati dall’avvenuto rimborso di € 11.294,00.
Il Collegio conclude pertanto che non sussistono i presupposti per condannare l’intermediario a rimborsare la parte residua dell’operazione, truffaldina ma effettuata dal ricorrente, e non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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