Promozione a coordinatore subordinata al giudizio di ottimo triennale (TAR Emilia-Romagna n. 55 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La reintegrazione in servizio disposta in esecuzione di una pronuncia che annulla la dispensa dal servizio non comporta, di per sé, il riconoscimento del periodo di sospensione ai fini dell’avanzamento in carriera. Ove la progressione a una qualifica superiore presupponga il conseguimento di un determinato giudizio complessivo nel triennio precedente, la mancanza di tale presupposto preclude la ricostruzione della carriera, rendendo inutile l’accertamento del periodo di servizio non prestato. Il giudice amministrativo verifica la sussistenza del presupposto sostanziale e non può sostituirsi all’amministrazione nell’attribuzione della qualifica.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al corpo di polizia penitenziaria, aveva subito la dispensa dal servizio con provvedimento del 22 aprile 2015. Con due pronunce questo Tribunale aveva accolto le sue domande, annullando la dispensa e i giudizi pregiudizievoli su cui si fondava la perdita del rapporto di impiego.

Dopo le diffide del 3 febbraio 2016, l’amministrazione ha riammesso in servizio il ricorrente solo dal 1 maggio 2016, senza corrispondere arretrati, differenze retributive, TFR e contributi e senza computare il periodo di sospensione. Il ricorrente ha quindi agito per la ricostruzione della carriera e per il riconoscimento della qualifica di assistente capo coordinatore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’oggetto della pretesa, individuandolo nel riconoscimento del periodo compreso tra il 22 aprile 2015 e il 1 maggio 2016 ai fini dell’attribuzione della qualifica di coordinatore, con la conseguente riparametrazione di stipendio, TFR e contributi.

La domanda non supera la verifica del presupposto sostanziale. Dalla relazione dell’amministrazione emerge che la promozione a coordinatore richiede un giudizio di “ottimo” nel triennio precedente. Il ricorrente non ha mai conseguito tale valutazione: nel 2014 e nel 2015 ha ottenuto il giudizio di “mediocre”, nel 2016, 2017 e 2018 quello di “buono”, nel 2019 quello di “distinto”.

Il Tribunale sottolinea che il requisito manca tanto prima quanto dopo la pronuncia che aveva imposto la rivalutazione. Ne deriva l’assenza del presupposto essenziale della qualifica rivendicata, con la conseguenza che il riconoscimento del periodo di sospensione risulterebbe del tutto inutile allo scopo perseguito.

Il ricorso è pertanto respinto. Sulla soccombenza il Collegio applica l’ordinaria regola, liquidando le spese in favore dell’amministrazione in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Il provvedimento dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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