Silenzio inadempimento e autotutela non coercibile su istanza di parte (TAR Emilia-Romagna n. 54 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento sanzionabile a norma dell’art. 117 cod. proc. amm. presuppone un obbligo giuridico di provvedere su un’istanza di parte. Tale obbligo non sussiste quando l’atto richiesto costituisca esercizio di un potere di autotutela amministrativa, che l’Amministrazione attiva in via discrezionale e d’ufficio, senza che le sollecitazioni del privato possano renderne coercibile l’esercizio. Il privato che invochi la revoca o la decadenza di un provvedimento ampliativo non vanta quindi alcuna pretesa azionabile in sede di silenzio. Parimenti, non versa in inadempimento il Comune che abbia reiteratamente esercitato i poteri di controllo e di sanzione amministrativa previsti dal regolamento comunale, adottando i provvedimenti di divieto di prosecuzione e di cessazione dell’attività.
Il Fatto
Il Condominio ricorrente aveva chiesto al Comune di intervenire in relazione all’attività di somministrazione esercitata da una società nei locali siti nel centro storico, assumendone l’illegittimità per difformità dal progetto speciale approvato dalla Giunta, dalla convenzione stipulata, dal regolamento comunale per l’esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale e dai provvedimenti della giurisdizione amministrativa.
Dopo l’accoglimento del progetto speciale e la stipula della convenzione, la società aveva presentato diverse SCIA di variazione della superficie di somministrazione; l’Amministrazione aveva opposto divieti di prosecuzione, a loro volta oggetto di plurimi giudizi. A fronte delle diffide e istanze succedutesi nel tempo, ritenendo che l’attività proseguisse indisturbata, il Condominio ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 8 del Regolamento comunale, la revoca o la decadenza del progetto speciale e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare l’effettività dell’inerzia contestata. Dagli atti di causa è emerso che il Comune, già da oltre un anno, continuava ad adottare provvedimenti nei confronti della società, alcuni dei quali impugnati davanti al giudice amministrativo. In particolare, l’ordinanza del 3 gennaio 2024 aveva imposto la cessazione dell’attività di somministrazione esercitata in modo difforme dalla sentenza n. 377/2023 del TAR Emilia-Romagna, confermata dal Consiglio di Stato.
Il Tribunale ha poi valorizzato i verbali di ispezione del 27 novembre 2024 e del 4 dicembre 2024, cui avevano fatto seguito i provvedimenti di cessazione dell’attività, l’ulteriore diffida del 5 dicembre 2024 e i provvedimenti adottati avverso le SCIA di subentro presentate da altra società. Su questa base la domanda di accertamento del silenzio è stata respinta: l’Amministrazione ha dimostrato di aver provveduto, e a più riprese, in conformità all’art. 8 del Regolamento, esercitando i poteri di controllo e sanzione invocati.
Sul diverso versante della richiesta di revoca del progetto in deroga, il Collegio ha escluso in radice la configurabilità di un obbligo di provvedere. La domanda investe infatti l’esercizio del potere di autotutela amministrativa, che si colloca nell’ambito della più ampia discrezionalità valutativa dell’interesse pubblico. Il Tribunale ha richiamato il principio espresso da Cons. Stato, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 9094, secondo cui il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e, pertanto, non coercibile; rispetto alle istanze del privato, aventi valore di mera sollecitazione, non sussiste alcun obbligo giuridico di provvedere.
La conseguenza è duplice: da un lato non è configurabile alcun obbligo di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo attivabile dall’esterno il procedimento di riesame; dall’altro lo strumento di tutela offerto dall’art. 117 cod. proc. amm. non può essere impiegato per coartare una scelta rimessa al merito amministrativo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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