Sosta riservata all’Arma: natura gestoria e competenza del dirigente (TAR Toscana n. 561 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui il Comune disciplina la circolazione sulla viabilità e le modalità di sosta hanno natura tipicamente gestoria ed esecutiva e appartengono alla competenza dei dirigenti, non del Sindaco: il riferimento al Sindaco contenuto nel d.lgs. n. 285/1992 va inteso come riferito alla dirigenza dopo il passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici. La riserva di stalli di sosta in favore dell’Arma dei Carabinieri, disposta per le esigenze funzionali della sua attività, è sorretta da un interesse pubblico rilevante e prevalente sugli interessi privati all’agevole reperimento di posti auto, purché l’istruttoria dia conto dell’effettiva necessità. La scelta tra riservare stalli e rilasciare permessi individuali di deroga costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile nel merito. La destinazione degli stalli alle auto dei militari, funzionale alla sicura e rapida presa di servizio, non contrasta con l’art. 7 del d.lgs. n. 285/1992.
Il Fatto
Il ricorrente è contitolare di uno studio professionale in Chiusi Scalo. Di fronte all’ingresso sono presenti tre stalli di sosta regolamentati a disco orario, abitualmente utilizzati dallo studio e dall’utenza. Con ordinanza n. 37 del 28.03.2023 il Comune di Chiusi ha riservato quei tre stalli all’Arma dei Carabinieri, per le esigenze funzionali della sua attività, con immediata apposizione della segnaletica.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento in autotutela, proposta respinta il 16.06.2023. Ha quindi impugnato l’ordinanza e il diniego con motivi aggiunti, deducendo il difetto di istruttoria e l’incompetenza dell’organo che aveva adottato l’atto in luogo del Sindaco, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, sostenendo la natura di atto amministrativo generale dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni preliminari, stante l’infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti. Esamina anzitutto la censura di incompetenza, perché logicamente prioritaria.
La doglianza non regge. Secondo il costante orientamento del Tribunale, richiamato dalla Sezione, i provvedimenti che disciplinano la circolazione e la sosta assumono natura gestoria ed esecutiva e spettano ai dirigenti, non al Sindaco. Il riferimento al Sindaco operato dal d.lgs. n. 285/1992 deve intendersi riferito alla dirigenza, dopo il trasferimento dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme degli anni Novanta.
Quanto al difetto di istruttoria, il dato essenziale e non contestato è che l’aumento dei posti riservati si giustifica con l’incremento di cinque unità di personale, conseguente all’accorpamento in un unico stabile di due Stazioni dell’Arma. La motivazione dell’ordinanza, che richiama l’esigenza di un agevole svolgimento dell’attività istituzionale, non è censurabile: si tratta di interesse pubblico rilevante e prevalente rispetto all’interesse privato al parcheggio, peraltro non del tutto pretermesso, esistendo parcheggi fruibili in zona.
Il Tribunale esclude poi il sindacato sulla scelta tra riservare gli stalli e rilasciare permessi individuali di deroga: si tratta di profilo di merito. L’avviso espresso dal Comandante della Stazione non aveva valenza cogente, spettando la decisione al Comune. Infine, la riserva per le esigenze funzionali dell’Arma comprende anche le auto dei militari, il cui parcheggio in prossimità della Stazione è funzionale alla rapida presa di servizio, senza contrasto con l’art. 7 del d.lgs. n. 285/1992.
Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con spese a carico del ricorrente in favore del Comune, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, e compensazione verso le amministrazioni statali.
Nota della Redazione
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