Accesso agli atti e segreto istruttorio: il limite assoluto prevale sull’interesse difensivo (TAR Toscana n. 562 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il segreto istruttorio operante in sede penale integra un limite assoluto all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 1, legge n. 241/1990 e non è bilanciabile con altri interessi, neppure con quello difensivo. L’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 consente all’esigenza difensiva di superare i soli limiti relativi del comma 6, non quelli assoluti del comma 1. Ne consegue che, in presenza di un procedimento penale in corso, la segnalazione di polizia giudiziaria posta a base del procedimento di prevenzione non è ostensibile, e il diritto di accesso dell’interessato non trova accoglimento.
Il Fatto
Il ricorrente riceve la comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione di un foglio di via obbligatorio. Per difendersi chiede alla Questura copia degli atti, in particolare della segnalazione della Compagnia Carabinieri menzionata nell’atto di avvio. L’amministrazione gli trasmette solo parte della documentazione e nega l’ostensione della segnalazione, richiamando l’art. 3, comma 1, lett. a), D.M. 16.03.2022.
Il ricorrente impugna il diniego parziale davanti al TAR Toscana. Contesta l’automatismo dell’esclusione: la Questura non indica le concrete ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sostiene inoltre il prevalente interesse difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, essendo impossibile difendersi nel procedimento di prevenzione senza conoscere la segnalazione. Il Ministero dell’Interno e la Questura si costituiscono in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
In camera di consiglio il Collegio esamina la nota della Questura versata in atti. Da essa emerge che la segnalazione riguarda un procedimento penale iscritto a seguito della condotta del ricorrente e ancora in fase di indagini preliminari. La stessa segnalazione è quindi coperta da segreto, la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio al prosieguo delle indagini.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 24, comma 1, legge n. 241/1990. Tra i limiti assoluti all’accesso rientrano le varie forme di segreto previste dall’ordinamento, compreso il segreto istruttorio operante in sede penale. Tali limiti non sono bilanciabili con altri interessi pubblici o privati: la loro salvaguardia non viene meno neppure al ricorrere dei presupposti dell’accesso difensivo.
Il Collegio chiarisce la portata dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. Quando la norma prevede che l’esigenza difensiva sia idonea a vincere i limiti all’accesso, si riferisce ai limiti relativi del comma 6 e non a quelli assoluti del comma 1. La prevalenza dell’interesse difensivo opera quindi solo entro il perimetro dei limiti relativi, non oltre.
In coerenza con questa impostazione il Collegio richiama l’art. 3, comma 1, lett. c), D.M. 16 marzo 2022, che sottrae all’accesso i documenti la cui conoscenza può pregiudicare l’attività di prevenzione. La conclusione è che, in presenza di un procedimento penale in corso, il diritto ostensivo dell’interessato non può trovare accoglimento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di giudizio per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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