Ordinanze contingibili e urgenti: destinatario chi ha la disponibilità dell’area (Cons. Stato n. 4335 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 non deve essere necessariamente il proprietario dell’area, essendo sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, quale presupposto necessario per l’esecuzione degli interventi di rimozione della situazione di pericolo. Il provvedimento non ha carattere sanzionatorio, ma solo ripristinatorio, ed è diretto esclusivamente alla rimozione dello stato di pericolo, cosicché legittimo destinatario è il soggetto in situazione tale da poter eliminare la situazione di pericolo, ancorché non imputabile a lui. Ai fini dell’esercizio legittimo del potere di ordinanza rileva l’attualità della situazione di pericolo al momento dell’adozione del provvedimento e l’idoneità dello stesso a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo.
Il Fatto
Il Sindaco di Scarlino, con provvedimento del 4 settembre 2018 adottato ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, ha ordinato alla Diocesi di Grosseto di eseguire la messa in sicurezza del paramento murario esterno dell’antico complesso conventuale di San Donato, che insiste lungo la via Madonna delle Grazie. L’ordinanza assumeva che le condizioni di degrado del paramento determinavano una situazione di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubbliche.
La Diocesi ha impugnato l’atto davanti al TAR Toscana, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 1380/2022, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno. La ricorrente ha proposto appello, sostenendo di non essere proprietaria dell’area, di aver presentato il piano di recupero solo perché vincolata dallo strumento urbanistico e di non aver mai sottoscritto la convenzione, e lamentando il difetto dei presupposti di contingibilità e urgenza e un’omessa pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure e le ritiene infondate, richiamando il consolidato orientamento della Sezione sui presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti e sull’individuazione dei destinatari. Il primo passaggio riguarda la legittimazione passiva: il destinatario dell’ordinanza non deve essere necessariamente il proprietario dell’area, essendo sufficiente la materiale disponibilità, presupposto necessario per l’esecuzione degli interventi di rimozione della situazione di pericolo (Cons. Stato sez. V n. 2732 del 2023). La Diocesi ha pacificamente tale disponibilità, avendo già eseguito opere di messa in sicurezza dello stesso paramento, come da S.C.I.A. del marzo 2015.
Il secondo passaggio concerne la natura del provvedimento. L’ordinanza contingibile e urgente che imponga di risolvere una situazione di degrado per la pubblica incolumità non riveste carattere sanzionatorio, ma solo ripristinatorio. Essa incontra legittimo destinatario nel soggetto che si trovi in situazione tale da consentirgli di eliminare la situazione di pericolo, ancorché non imputabile a lui, trattandosi del soggetto avente la concreta disponibilità dei luoghi, condizione logica e materiale dell’ordine impartito.
Il terzo passaggio riguarda i presupposti di contingibilità e urgenza. Rileva l’attualità della situazione di pericolo al momento dell’adozione del provvedimento e l’idoneità dello stesso a porvi rimedio; è invece irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo (Cons. Stato sez. V n. 861 del 2024, Cons. Stato sez. V n. 5780 del 2020). Il momento dell’adozione segna il limite oltre il quale il rischio non è più accettabile per la collettività.
Quanto all’omessa pronuncia, il Collegio ricorda che nel processo amministrativo essa costituisce errore di diritto deducibile per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., applicabile con il correttivo secondo cui va accertata con riferimento alla motivazione nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali. Il vizio sussiste solo se non è stato esaminato il punto controverso, non quando la decisione sul motivo risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario e incompatibile (Cons. Stato sez. III n. 3422 del 2020; Cons. Stato sez. V n. 2821 del 2024). Nel caso di specie il TAR ha compiutamente esaminato le censure.
L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata. Le spese sono compensate in ragione delle difficoltà di accertamento della vicenda fattuale, idonee a incidere sulla conoscibilità a priori delle rispettive ragioni (Cons. Stato sez. VI n. 780 del 2020; Cass. civ. Sez. Un. n. 20598 del 2008).
Nota della Redazione
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