Ricorso ABF irricevibile senza reclamo scritto e decorso dei trenta giorni (ABF Collegio di Napoli n. 4053 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario, che deve assumere la forma di una contestazione scritta e chiaramente riferibile a un cliente identificabile. Semplici contatti con il servizio di assistenza clienti non integrano il reclamo richiesto dalle Disposizioni ABF. Il cliente deve inoltre attendere trenta giorni dalla presentazione del reclamo prima di proporre il ricorso, perché in tale lasso di tempo l’intermediario possa rispondere. Il ricorso proposto il giorno successivo al preteso reclamo è irricevibile, per violazione del termine imposto dalla disciplina del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver tentato, in data 12 dicembre 2025, di eseguire un bonifico istantaneo di euro 740/00 in favore di un’amministrazione condominiale. L’operazione serviva a ottenere benefici fiscali e doveva essere eseguita entro quella stessa data. Secondo la prospettazione, l’intermediario avrebbe frapposto difficoltà, richiedendo un’autenticazione mediante videoselfie che il cliente non riusciva a completare. Il bonifico veniva quindi eseguito come ordinario e l’accredito giungeva al beneficiario dopo la scadenza. Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato dell’intermediario e chiede il risarcimento del danno, quantificato in euro 1.500/00.
L’intermediario resiste. In via preliminare eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo e per mancato rispetto del termine volto a consentire la risposta. Nel merito sostiene che le misure di sicurezza aggiuntive erano giustificate dal fatto che il cliente non aveva mai effettuato pagamenti verso quel destinatario, e aggiunge che in seguito egli ha eseguito bonifici istantanei verso altri beneficiari. Entrambe le parti depositano repliche e controrepliche.
La motivazione del Collegio
Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile e concentra l’analisi sulla fase prodromica del procedimento. Richiama le Disposizioni ABF, Sez. VI, secondo cui il ricorso è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario, e la definizione contenuta nella Sez. I, par. III, per la quale costituisce reclamo ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta, anche a mezzo di lettera, fax o e-mail, un comportamento dell’intermediario, pure omissivo.
Il Collegio ricorda poi che, dopo la presentazione del reclamo, il cliente deve attendere trenta giorni prima di adire l’Arbitro. La ratio delle due regole è esplicitata con chiarezza: favorire una fattiva interlocuzione tra intermediari e clienti, nell’auspicio di comporre i dissidi insorti. Solo se la controversia persiste è possibile rivolgersi all’ABF.
Applicando tali regole, il Collegio rileva un duplice difetto. Anzitutto il cliente dichiara di aver presentato reclamo in data 12 dicembre 2025, ma si tratta di meri contatti con il servizio di assistenza clienti dell’intermediario: non di una formale contestazione rivolta a quest’ultimo. Manca dunque l’atto scritto idoneo a integrare il reclamo preventivo.
Anche a prescindere da ciò, il secondo rilievo è assorbente. Il ricorso è stato presentato il 13 dicembre 2025, ossia il giorno immediatamente successivo al preteso reclamo. Il cliente non ha quindi rispettato il termine previsto per consentire all’intermediario di fornire la risposta. Le due violazioni sono autonome e ciascuna sufficiente a precludere l’esame nel merito.
La conseguenza processuale è la declaratoria di irricevibilità del ricorso. Restano assorbite le difese di merito dell’intermediario, comprese le argomentazioni sulle misure di sicurezza aggiuntive per i bonifici istantanei e sull’asserita giustificazione delle stesse. Il Collegio non esamina quindi la questione sostanziale dell’autenticazione rafforzata, che rimane estranea alla decisione.
Nota della Redazione
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