Prelievo ATM dopo furto con destrezza: nessuna grave negligenza dell’utilizzatore (ABF Collegio di Roma n. 4669 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate disciplinate dal d. lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d. lgs. n. 218 del 2017 in attuazione della direttiva 2015/2366 (PSD2), il prestatore di servizi di pagamento risponde dell’operazione eseguita con lo strumento originale e la corretta digitazione del codice segreto, salvo che provi l’autenticazione a due fattori distinti e la grave negligenza dell’utilizzatore nella custodia dello strumento e del codice. Quando lo strumento è sottratto mediante furto con destrezza, cioè con invasione violenta o fraudolenta nella sfera di controllo della vittima, non è configurabile alcuna grave negligenza e non opera la presunzione di custodia congiunta dello strumento e del codice segreto fondata sulla contiguità temporale tra furto e prelievo.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver subito il furto della borsa, con quattro strumenti di pagamento, nel parcheggio di un supermercato. Dopo aver riposto la borsa sul sedile posteriore dell’auto e mentre caricava la spesa nel portabagagli, veniva avvicinato da uno sconosciuto con una richiesta di informazioni stradali; nel frangente la borsa spariva, nonostante le portiere chiuse.
Bloccata immediatamente la carta, il ricorrente riceveva l’alert di un prelievo ATM di Euro 2.000,00 eseguito il primo febbraio 2025. Chiedeva quindi il rimborso integrale, previo reclamo del 4 giugno 2025. L’intermediario resisteva sostenendo che la contiguità temporale tra furto e prelievo lasciasse presumere la custodia congiunta dello strumento e del codice segreto, e che la transazione negata per codice errato confermasse tale ipotesi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’operazione come non autorizzata, perché posta in essere da terzi dopo il furto dello strumento. Trova quindi applicazione lo speciale regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del d. lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d. lgs. n. 218 del 2017.
Il riparto dell’onere probatorio è ricostruito con precisione. L’intermediario è responsabile dell’operazione non autorizzata a meno che non provi due distinti elementi: che l’operazione è stata autorizzata con un meccanismo di autenticazione a due fattori e che l’utilizzatore è stato gravemente negligente nella custodia dello strumento e del relativo codice.
Quanto al primo profilo, il prelievo risulta eseguito con lo strumento originale dotato di chip e con la corretta digitazione del codice segreto: sussistono dunque il fattore di possesso e quello di conoscenza, e l’autenticazione a due fattori è provata.
La decisione si concentra allora sulla seconda condizione, che l’intermediario non riesce a dimostrare. Il Collegio qualifica la vicenda come furto con destrezza: lo strumento è stato sottratto dall’auto mentre la vittima era distratta da una richiesta di informazioni stradali, con una modalità che invade la sfera di controllo della persona. In simile evenienza non è addebitabile alcuna condotta gravemente negligente. Il Collegio richiama sul punto due propri precedenti, dec. n. 16367 del 2022 e dec. n. 15937 del 2022.
Da ciò deriva un corollario ulteriore: quando ricorre il furto con destrezza, non assume rilievo neppure la presunzione di custodia congiunta dello strumento e del codice segreto desunta dalla prossimità temporale tra furto e prelievo. L’invasione violenta o fraudolenta nella sfera di controllo della vittima rende irrilevante quel dato. Il Collegio respinge quindi anche l’argomento dell’intermediario sulla transazione negata per codice errato e sulla pluralità di carte sottratte.
Esclusa la grave negligenza, sussiste la responsabilità esclusiva dell’intermediario. Il ricorso è accolto integralmente: il Collegio dispone il riaccredito di Euro 2.000,00, oltre al contributo di Euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di Euro 20,00 versato per la presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.