Rigetto del bonifico e onere della prova del danno da ritardo (ABF Collegio di Bari n. 4121 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento non può rifiutare l’esecuzione di un ordine autorizzato se ricorrono le condizioni del contratto quadro, salvo contrasto con disposizioni dell’Unione europea o nazionali. Quando il rifiuto è legittimo, il prestatore è tenuto a comunicarlo all’utente con la massima sollecitudine, indicando le motivazioni, ove possibile, e la procedura per correggere gli errori materiali. Il silenzio o il ritardo nella comunicazione integra di per sé una violazione dello standard di diligenza qualificata imposto dagli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 11/2010. La violazione, tuttavia, non determina automaticamente il risarcimento: il ricorrente deve provare sia l’an sia il quantum del danno, non essendo configurabile nel nostro ordinamento un danno in re ipsa.

Il Fatto

Il ricorrente, intestatario di un conto corrente presso l’intermediario, disponeva il 18 maggio 2020 due bonifici di € 137,48 ciascuno, oltre commissioni, per pagare in forma ridotta due sanzioni amministrative notificate il 13 maggio 2020. I bonifici venivano immessi nel circuito SEPA ma respinti dal prestatore del beneficiario, con riaccredito sul conto il 20 maggio 2020 e causale “AC06 – BlockedAccount”. Reiterati dal ricorrente il 28 maggio 2020 con gli stessi dati, andavano questa volta a buon fine.

Circa tre anni dopo, il ricorrente riceveva due cartelle esattoriali di € 390,76 e € 410,27, correlate alle medesime sanzioni. Riteneva che la mancata comunicazione del rigetto dei bonifici gli avesse impedito di rimediare tempestivamente e chiedeva il risarcimento di € 801,03, pari all’importo delle cartelle. L’intermediario si opponeva, eccependo l’assenza di prova del pagamento e l’estraneità della banca alle ragioni dell’ulteriore irrogazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del d.lgs. n. 11/2010. L’art. 16, comma 4-bis, configura in capo al prestatore un obbligo di esecuzione tendenzialmente vincolante; i commi 2 e 3 impongono, in caso di rifiuto legittimo, l’informativa tempestiva su rifiuto, motivazioni e modalità di correzione. L’art. 20 fissa il termine di accredito entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine, rivelando uno standard di diligenza qualificata. L’art. 25 radica la responsabilità del prestatore del pagatore sulla mancata prova liberatoria, mentre l’art. 28 esclude l’esonero per mera difficoltà tecnica o malfunzionamento prevedibile.

Sul piano dell’informativa, il Collegio richiama la giurisprudenza arbitrale che enuclea il dovere di comunicazione dalla disciplina del mandato (Collegio di Milano n. 9489/2020; Collegio di Bologna n. 22053/2018; Collegio di Bari n. 16023/2017). Il SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook prevede che la banca ordinante informi l’ordinante secondo i tempi concordati, ma dal contratto in atti non emerge la disciplina di tale informativa.

Nel caso concreto, i bonifici risultano correttamente disposti il 18 maggio 2020. Il rifiuto risale al 20 maggio 2020 e tra tale data e la verifica dell’estratto conto da parte del ricorrente, il 27 maggio 2020, non risulta pervenuta alcuna comunicazione. Il Collegio conclude che la condotta dell’intermediario non è stata improntata ai necessari canoni di diligenza, tanto nella mancata esecuzione tempestiva quanto nell’omissione degli obblighi informativi conseguenti (Collegio di Roma n. 2142/2015; Collegio di Milano n. 2998/2025), e risulta censurabile.

Il profilo risarcitorio, tuttavia, non è provato. Manca in atti la dimostrazione del pagamento delle cartelle esattoriali. Il Collegio osserva inoltre che il riaccredito avvenne il 20 maggio 2020, verosimilmente a termine ridotto già scaduto; che il ricorrente aveva comunque sessanta giorni per pagare senza riduzioni ma senza oneri aggiuntivi, sino al 12 luglio 2020; che i bonifici reiterati il 28 maggio 2020 ebbero esito positivo; e che dalle cartelle non emerge il motivo delle sanzioni ulteriori. Difettando la prova del danno, richiesta alla stregua della giurisprudenza arbitrale (Collegio di Bari n. 8560/2022; Collegio di Coordinamento nn. 9311/2016 e 1642/2019; Collegio di Bari n. 1080/2023), il ricorso è non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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