Ritardo nel trasferimento del deposito titoli e danno equitativo per indisponibilità somme (ABF Collegio di Bari n. 4120 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’intermediario di eseguire con tempestività le richieste di trasferimento del deposito titoli e di restituzione del saldo di cassa discende dai canoni di buona fede e correttezza, in assenza di una specifica previsione pattizia. Il ritardo ingiustificato integra una condotta al di sotto del livello di diligenza esigibile nel rapporto contrattuale. Il danno da indisponibilità prolungata delle somme e degli investimenti non è configurabile in re ipsa: grava sul ricorrente l’onere di provare l’an e il quantum. La liquidazione può avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. solo quando l’esistenza del pregiudizio sia stata dimostrata, potendosi desumere il danno patrimoniale da mancata operatività del conto secondo l’id quod plerumque accidit ex art. 2729 c.c.
Il Fatto
Il ricorrente rappresenta che, il 28.11.2025, l’intermediario ha chiuso unilateralmente il rapporto, chiedendogli le coordinate di un altro conto su cui ricevere fondi e titoli. Nonostante le ripetute richieste, il trasferimento dei titoli e il pagamento del saldo di cassa non vengono completati: l’intermediario fornisce risposte generiche e prive di tempistiche certe. Al momento del ricorso, presentato il 15.01.2026, fondi e strumenti finanziari risultano ancora indisponibili.
Il ricorrente chiede l’accertamento dell’inadempimento, il trasferimento del saldo di cassa, il trasferimento dei titoli verso altro intermediario o, in alternativa, la loro liquidazione al valore di mercato, oltre al risarcimento di € 1.500,00 per l’indisponibilità prolungata. L’intermediario chiede l’archiviazione, sostenendo che la controversia si è risolta per accordo; in sede di repliche il ricorrente contesta l’esistenza di qualsiasi accordo e dà atto di un pagamento parziale di € 2.785,85 ricevuto il 19.01.2026, con un residuo di € 4.004,31 visibile in app ma non trasferibile.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la questione di competenza, richiamando gli esiti dei forum ACF-ABF del 19.11.2021 e del 18.12.2023: all’ABF spetta la cognizione delle contestazioni relative agli obblighi tipicamente connessi alla natura bancaria del contratto di deposito, tra cui il recesso, il trasferimento del saldo del conto e la consegna della documentazione periodica. All’ACF restano riservate le doglianze sugli obblighi connessi all’attività di investimento. La controversia rientra pertanto nella competenza dell’Arbitro.
Nel merito, la richiesta di trasferimento del saldo di cassa risulta superata dall’accredito di € 2.785,85, avvenuto dopo la proposizione del ricorso, senza che il ricorrente si dolga della differenza rispetto all’importo indicato in ricorso. Quanto ai titoli, la resistente precisa che il residuo di € 4.004,31 è costituito da quote di fondi privati, in particolare di private equity, la cui vendita richiede tempi aggiuntivi legati ai processi di mercato e alle modalità operative dell’emittente. L’importo sarà trasferito al termine del processo di vendita.
Il Collegio ricostruisce la vicenda e rileva profili di inadempimento a carico dell’intermediario. La richiesta di trasferimento titoli, pur già prospettata nei messaggi del 28.11.2025, non ha avuto esito definitivo. Le email del 12.12.2025 e del 12.01.2026 documentano che la banca destinataria nega di aver ricevuto le richieste della resistente; un’ulteriore comunicazione priva di data riferisce difficoltà nei trasferimenti proprio per la mancanza di riscontro da parte della resistente, con pratiche sospese da oltre sei mesi. Su tali evidenze la resistente nulla deduce. Il Collegio richiama l’orientamento arbitrale secondo cui il ritardo nell’esecuzione delle richieste del cliente integra una condotta al di sotto del livello di diligenza dovuto (Collegio di Napoli n. 2091/2023; Collegio di Roma n. 14182/2022).
Sul danno, il Collegio ribadisce che il pregiudizio non è in re ipsa e che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la dimostrazione dell’esistenza del danno (Collegio di Coordinamento n. 1642/2019). In casi analoghi si è esclusa la risarcibilità quando il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare il pregiudizio (Collegio di Milano n. 1287/2026; Collegio di Bari nn. 2323/2026 e 3823/2022). Tuttavia, è presumibile ex art. 2729 c.c. che l’indisponibilità delle somme cagioni un danno patrimoniale (Collegio di Bari n. 10477/2020; Collegio di Roma n. 4286/2016). Il Collegio accoglie quindi parzialmente in via equitativa la domanda e liquida € 500,00, in ragione della permanente indisponibilità degli investimenti e del notevole ritardo nel trasferimento della liquidità.
Nota della Redazione
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