Esclusione per costi manodopera e tempi irrealistici legittima in gara al prezzo (TAR Marche n. 570 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura negoziata con criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 50, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, è legittima l’esclusione dell’operatore che giustifichi la riduzione del costo della manodopera attraverso una drastica contrazione dei tempi di esecuzione, ove tale riduzione risulti irrealistica rispetto alle previsioni progettuali e non arrechi alcun vantaggio al concorrente in una gara incentrata sul solo ribasso. Il giudizio tecnico-discrezionale della stazione appaltante sull’incongruità dei tempi e dei costi è sindacabile solo per illogicità o irragionevolezza manifeste, non essendo sufficiente allegare il rispetto dei minimi salariali quando l’esclusione si fonda sull’art. 110, comma 5, del Codice. Non è configurabile motivazione postuma quando la relazione depositata in giudizio si limiti a illustrare i motivi già espressi nel provvedimento. Il contraddittorio procedimentale resta garantito ove la stazione appaltante abbia instaurato un dialogo con l’offerente prima dell’esclusione.
Il Fatto
Il Provveditorato interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, sede di Ancona, pubblicava un avviso di procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023 per lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità a seguito degli eventi sismici del 2016 nel Comune di Sarnano. Il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso. Dieci operatori venivano invitati; all’apertura delle buste la Commissione individuava la soglia di anomalia e proponeva l’aggiudicazione alla ricorrente, con ribasso del 17,921%.
Rilevato che l’offerta indicava un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, la Commissione rimetteva al RUP la verifica di congruità. All’esito del sub procedimento il Provveditore disponeva l’esclusione con decreto prot. n. 2697 dell’11.2.2025, sul presupposto che il ribasso sul costo del lavoro e la riduzione dei tempi di esecuzione fossero irrealistici. La ricorrente impugnava l’esclusione e gli atti presupposti, chiedendo l’aggiudicazione e il subentro. L’istanza cautelare era rigettata in primo grado e l’appello confermato dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, individuato non nel Comune ma nell’operatore economico con ribasso immediatamente successivo a quello della ricorrente. Superata tale questione, il collegio rigetta comunque il ricorso nel merito.
La prima censura riguarda la pretesa motivazione postuma. Il TAR esclude che la relazione depositata dall’Amministrazione integri una motivazione successiva, avendo essa solo lumeggiato i motivi già contenuti nel decreto di esclusione, ove si faceva espresso riferimento al ribasso sul costo del lavoro e alla riduzione del tempo di esecuzione quali elementi «considerabilmente ed irrealisticamente inferiori» rispetto al progetto, in applicazione dell’art. 110, comma 5, del Codice.
Nel merito, la ricorrente aveva indicato costi per la manodopera pari a euro 61.731,33 contro gli euro 106.321,95 stimati dalla stazione appaltante, con una differenza di circa il 42%. Poiché il rispetto dei minimi salariali non era in contestazione, tale scarto era ricondotto a una riduzione dei tempi di esecuzione da 135 giorni a 45 giorni. Il TAR reputa il giudizio tecnico-discrezionale della stazione appaltante né illogico né irragionevole: solo un macroscopico errore di progettazione a monte avrebbe potuto rendere plausibile eseguire in 45 giorni ciò che progettualmente richiedeva 135, e tale errore non è stato allegato.
Il collegio aggiunge che, essendo il criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, una riduzione dei tempi di due terzi rispetto alla base di gara non arreca alcun vantaggio al concorrente, non incidendo sulla valutazione dell’offerta. Quanto alla dedotta lesione dei diritti partecipativi, la stazione appaltante aveva instaurato uno specifico dialogo amministrativo in cui l’offerente aveva potuto spiegare la propria offerta: il contraddittorio procedimentale risulta dunque rispettato.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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