Rinuncia all’accessione e cessione PEEP alla cooperativa illegittima prima della riforma (TAR Sicilia n. 3586 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione di un’area compresa in un piano di edilizia economica e popolare in diritto di superficie, con contestuale rinuncia alla accessione ai sensi dell’art. 934 cod. civ., non può trasferire la proprietà del bene alla cooperativa beneficiaria prima della modifica dell’art. 35 della legge n. 865/1971 introdotta dalla legge n. 662/1996. Un siffatto provvedimento è illegittimo per violazione delle norme vigenti al momento della sua adozione. La notificazione del decreto di esproprio avvenuta mediante consegna a soggetto che dichiari falsamente lo stato di vita del destinatario è tamquam non esset nei confronti degli aventi causa, non consentendo una definizione in rito del giudizio. L’omessa specifica contestazione da parte dell’amministrazione del fatto negativo dedotto dal ricorrente integra il presupposto della censura ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente era proprietaria, insieme ad altri soggetti, di un’area ricompresa nel piano di edilizia economica e popolare approvato dal comune. Con ordinanza sindacale l’area veniva assegnata in diritto di superficie, con espressa rinuncia alla accessione ex art. 934 cod. civ., a una cooperativa edilizia; con successiva ordinanza si consentiva l’accesso ai tecnici incaricati della redazione del progetto. La società impugnava entrambi i provvedimenti. Con un’ulteriore ordinanza veniva disposta l’occupazione temporanea e d’urgenza dell’area, a sua volta impugnata con autonomo ricorso, poi riunito al primo.

Il comune eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse, avendo adottato un decreto di esproprio non impugnato. I giudizi venivano dichiarati perenti e poi revocati su iniziativa degli aventi causa della ricorrente, che manifestavano perdurante interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’eventuale illegittimità degli atti espropriativi non elimina, ma rafforza, l’esigenza di una sistemazione delle conseguenze patrimoniali dello spossessamento. La transazione in corso, la restituzione del bene o l’esercizio dei poteri ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 costituiscono le soluzioni praticabili secondo il paradigma della sentenza n. 2/2020 dell’Adunanza Plenaria.

Quanto all’eccezione di carenza di interesse, il Collegio accerta che la documentazione prodotta dal comune non dimostra l’impossibilità di perfezionare la notifica del decreto per decesso della destinataria; risulta invece la ricezione della raccomandata da parte di soggetto la cui posizione rispetto alla defunta non è comprensibile. Tale fatto, potenzialmente sussumibile nell’art. 495 cod. pen., non può però incidere sulla posizione degli aventi causa: la notificazione deve considerarsi tamquam non esset e non consente una definizione in rito. Il Collegio dispone la trasmissione di copia dell’atto e della sentenza alla Procura della Repubblica.

Nel merito, il Collegio esamina le censure del primo ricorso. La competenza consiliare riguarda l’approvazione degli strumenti urbanistici, mentre l’assegnazione di aree a cooperative nell’ambito di strumenti già approvati rientra nella specificazione dell’indirizzo ad opera della Giunta ex art. 35 della legge n. 142/1990. La mancata comunicazione di avvio non è dedotta con l’indicazione delle argomentazioni che il privato avrebbe voluto sottoporre all’amministrazione, donde l’inammissibilità della censura secondo Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3786 del 2008. La scelta tra le aree costituisce espressione di ampio potere discrezionale, sindacabile solo se ictu oculi irragionevole, contraddittoria o affetta da travisamento, secondo TAR Piemonte n. 9 del 2013. Il termine dei sessanta giorni ex art. 9 della legge n. 457/1978 è perentorio solo per la conservazione del finanziamento.

Il Collegio accoglie invece la censura relativa alla cessione della proprietà: con la delibera richiamata e la rinuncia all’accessione è stata ceduta la proprietà delle aree alla cooperativa, benché ciò potesse avvenire solo dopo la modifica dell’art. 35 della legge n. 865/1971 ad opera della legge n. 662/1996. Nel secondo ricorso sussiste il vizio di invalidità derivata; sussiste altresì la censura ex art. 20 della legge n. 865/1971, per incongruenza tra la particella assegnata e quella oggetto dell’occupazione d’urgenza, e quella relativa all’assenza dei presupposti per derogare alla competenza prefettizia ex legge n. 2539/1865. Sulla mancata notifica dell’occupazione d’urgenza, non contestata specificamente dall’amministrazione, opera il meccanismo dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.

I ricorsi riuniti sono pertanto accolti con annullamento degli atti impugnati. Le spese sono compensate in ragione delle circostanze indipendenti dalla volontà del comune che hanno impedito il perfezionamento della notifica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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