Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 569 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario in controversie di lavoro pubblico, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione quando il titolo, regolarmente notificato, non sia stato eseguito entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. La mera costituzione formale dell’Amministrazione, senza opposizione di ragioni contrarie alla pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso. Il giudice assegna un termine per l’esecuzione integrale e nomina un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando la sola nomina del commissario risulti sufficiente, in funzione acceleratoria, a indurre il sollecito adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con la sentenza n. 224/2024 del Tribunale di Ancona, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate. Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla Cancelleria.

Il ricorrente, docente destinatario del beneficio, lamenta che l’Amministrazione non ha eseguito il giudicato e agisce in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza svolgere difese nel merito.

La Motivazione della Corte

La prima questione riguarda la procedibilità. Il Collegio osserva che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il rimedio è quindi ammissibile, perché il creditore ha atteso il consolidarsi dell’inerzia prima di rivolgersi al giudice dell’ottemperanza.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato non è stato eseguito e l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’assenza di contestazione conferma il persistente inadempimento e sostiene la decisione di accoglimento.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi 120 giorni, con i poteri necessari all’assolvimento del mandato.

Il Collegio rigetta invece la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.. Non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario ad acta. La tutela esecutiva è così assicurata senza aggravio risarcitorio.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, con liquidazione di euro 600,00 per compensi, oltre accessori, e distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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