Ammonimento per stalking: basta il “più probabile che non”, ma servono comportamenti univocamente persecutori (TAR Liguria n. 571 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento questorile non presuppone la prova richiesta per la condanna per il reato di stalking, ma la sussistenza di elementi indiziari dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, idoneo a determinare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e potenzialmente degenerare in condotte costituenti reato. La fondatezza dell’istanza va accertata secondo il paradigma causale del “più probabile che non”, proprio delle misure di prevenzione. L’accertamento non può tuttavia prescindere dalla sussistenza in concreto del requisito oggettivo della persecutorietà, ovvero di atti atipici univocamente diretti a molestare o minacciare il destinatario. Il difetto delle garanzie partecipative rileva ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 quando, a fronte di un quadro indiziario solo parzialmente significativo, non si possa ritenere con certezza che l’esito sarebbe stato diverso.

Il Fatto

La ricorrente riceve in data 2 novembre 2020 la comunicazione di avvio del procedimento per l’emissione di un ammonimento questorile, richiesto da una vicina di casa che lamenta un comportamento persecutorio. La ricorrente esercita l’accesso agli atti e deposita memorie, nelle quali sottolinea la natura condominiale dei contrasti, nega il carattere persecutorio delle condotte e indica persone informate sui fatti.

Con provvedimento notificato il 29 dicembre 2020 il Questore ammonisce la ricorrente. Il ricorso viene notificato il 10 febbraio 2021 e integrato da motivi aggiunti dopo il deposito in giudizio di verbali di sommarie informazioni e di una relazione su file audio e video. Il Ministero dell’Interno e la Questura si costituiscono, chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in ragione della funzione preventiva della misura, la fondatezza dell’istanza si accerta con il criterio del “più probabile che non”, e non con quello della “elevata credibilità razionale” proprio del diritto sanzionatorio (Cons. Stato, sez. III, n. 2394 del 2023; TAR Lombardia-Milano, Sez. I, n. 349 del 2023). Resta fermo che l’accertamento non può prescindere dal requisito oggettivo della persecutorietà: atti atipici univocamente diretti a molestare o minacciare il destinatario.

Calate tali coordinate nel caso concreto, le condotte accertate, pur idonee a ingenerare qualche sospetto, non presentano una connotazione univoca dalla quale evincere, secondo regolarità causale, il carattere potenzialmente persecutorio e la loro idoneità a sfociare in futuri reati. L’istante ha collocato solo due occasioni di insulti, delle quali una sola circostanziata al 26 ottobre 2020; le preoccupazioni espresse risultano peraltro rivolte al figlio della ricorrente e non direttamente a quest’ultima.

Le persone escusse a sommarie informazioni hanno confermato di conoscere i dissidi tra i due nuclei familiari, senza circostanziare ulteriori accadimenti significativi. Stando alle stesse dichiarazioni della vittima e della sua convivente, i contegni vessatori si sarebbero attenuati nel periodo precedente all’ammonimento. Il quadro indiziario è quindi solo parzialmente significativo.

Su tale base il Collegio ritiene fondata anche la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative: non si può ritenere con certezza che, in seguito a ulteriori approfondimenti istruttori e al contraddittorio con la ricorrente, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese sono compensate, considerato che il contegno della ricorrente ha comunque ingenerato motivi di sospetto non del tutto ingiustificati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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