Ottemperanza alla sentenza lavoro: inerzia del Ministero e commissario ad acta (TAR Puglia n. 1544 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando la parte ricorrente documenta la mancata esecuzione del giudicato e l’amministrazione intimata non contesta l’inadempimento, limitandosi a depositare atti che nulla dimostrano in punto di intervenuta ottemperanza. Il giudice amministrativo, accertato il giudicato e la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni, ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione al titolo entro un termine congruo per sorte capitale, rivalutazione e interessi. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega, senza liquidazione di compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 26.6.2023 che condannava il Ministero a riconoscere le somme dovute a titolo di bonus docente per ciascun anno di servizio, oltre accessori nel limite prescrizionale, mediante accredito sulla carta docente o, in alternativa, con pagamento secondo modalità ordinarie.

Dopo la notifica del 29.6.2023, il titolo è rimasto parzialmente inadempiuto: secondo la ricorrente l’amministrazione aveva solo liquidato i compensi legali al procuratore distrattario e accreditato la carta docente per l’anno scolastico 2022/2023. Non essendovi stata impugnazione, la pronuncia è passata in giudicato, attestato dalla cancelleria il 24.1.2024, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con L. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima disposto attività istruttoria con ordinanza n. 158 del 31.1.2025, ordinando una documentata e dettagliata relazione sullo stato del procedimento di liquidazione ovvero sull’eventuale intervenuto accreditamento del beneficio economico in favore della ricorrente. Il Ministero ha risposto con deposito documentale del 18.7.2025.

Nel merito, il Tribunale rileva che la pretesa fatta valere è adeguatamente documentata. A fronte della dedotta mancata ottemperanza, l’amministrazione costituita non ha contestato l’inadempimento all’obbligo statuito dal giudice del lavoro. Si è limitata a depositare una nota ministeriale del 7.2.2025, che nulla dimostra in punto di intervenuta esecuzione della sentenza.

Su queste basi il ricorso è fondato e merita accoglimento. L’amministrazione va conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale oltre rivalutazione e/o interessi, alla sentenza del Tribunale di Taranto, provvedendo entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario provvederà entro i 90 giorni successivi, avvalendosi per quanto occorra della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.

Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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