Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso sul silenzio VIA (TAR Molise n. 58 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione la sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo del procedimento fa venir meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia sull’obbligo di provvedere. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse, non contestata e anzi condivisa dall’amministrazione resistente, integra il presupposto della declaratoria. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla esplicita richiesta della ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente presenta in data 21.03.2022 istanza ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico di potenza pari a 63,63 MW e alle opere di connessione alla rete, da realizzarsi in un Comune della provincia di Campobasso. L’istanza è dichiarata procedibile il 7.11.2022 e segue una duplice consultazione pubblica. Il procedimento entra poi in una fase di stallo, senza che la Commissione tecnica adotti le determinazioni di competenza.

Da qui il ricorso per l’accertamento del silenzio e per l’obbligo di provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta; in via subordinata, l’annullamento della nota con cui il Ministero rileva che non risulta possibile procedere all’emissione del decreto di VIA. Nelle more del giudizio il Ministero pubblica il provvedimento negativo di VIA del 28.11.2024. La ricorrente dichiara quindi di non avere più interesse; le parti convergono sull’improcedibilità con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il thema decidendum concerneva l’inerzia serbata sull’istanza di VIA e l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso. La domanda principale si fondava sul combinato disposto degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. e dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nelle more del giudizio è intervenuto il provvedimento conclusivo del procedimento: il MASE ha adottato la determinazione negativa di VIA del 28.11.2024. Tale atto è stato documentato agli atti dalla difesa erariale. La resistente aveva già eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, e su tale conclusione le parti sono convergite in camera di consiglio.

Il Tribunale prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse formulata dalla ricorrente e ribadita in udienza. L’interesse alla pronuncia sull’obbligo di provvedere, osserva il Collegio, è venuto meno per effetto dell’adozione delle determinazioni conclusive del procedimento promosso dalla società.

La declaratoria di improcedibilità viene quindi pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in conformità alle conclusioni delle parti. Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, valorizzando l’esplicita richiesta avanzata dalla ricorrente nella memoria del 4.02.2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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