Porto d’armi per difesa personale: rischio specifico e onere motivazionale del prefetto (TAR Liguria n. 155 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della licenza di porto di pistola per difesa personale è legittimo quando l’istruttoria esclude l’esistenza di un pericolo per l’incolumità del richiedente superiore a quello incombente sulla generalità dei cittadini. L’onere motivazionale dell’Amministrazione è assolto con la valutazione degli episodi riferiti dall’istante e con l’indicazione degli strumenti alternativi di tutela praticabili. Nei procedimenti a istanza di parte la comunicazione di avvio non è dovuta e l’eventuale omissione è comunque sanata dal raggiungimento dello scopo partecipativo. La legge non fissa termini perentori per l’invio del preavviso di rigetto né prevede la sospensione feriale dei termini dei procedimenti amministrativi, con la conseguenza che il termine per le osservazioni decorre anche nel mese di agosto. Il verbale di sommarie informazioni rese dall’istante è utilizzabile, non subordinando la legge la sua validità a specifiche condizioni di forma.

Il Fatto

Il ricorrente, medico chirurgo specializzato in oftalmologia, era stato titolare di licenza di porto di arma corta per difesa personale tra il 1988 e il 2003. Nel 2021 ha chiesto alla Prefettura di Genova l’annullamento in autotutela o la revoca del provvedimento del 19 settembre 2012, con cui era stata rigettata l’istanza di rinnovo, e il rilascio di una nuova licenza.

L’Amministrazione ha inviato il preavviso di rigetto, motivato dall’assenza di un fondato rischio per l’incolumità dell’istante, e ha poi adottato il provvedimento finale di rigetto. Il ricorrente ha impugnato il preavviso con ricorso principale e il diniego con motivi aggiunti, deducendo vizi procedurali, violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto il provvedimento finale, valido ancorché tardivo perché i termini di conclusione del procedimento non sono perentori.

Il primo motivo è infondato. Il procedimento è stato avviato su istanza di parte e il ricorrente non allega alcuna lesione derivante dall’omessa conoscenza delle indicazioni dell’art. 7 legge n. 241/1990. In ogni caso il vizio sarebbe sanato dal raggiungimento dello scopo: l’istante è stato convocato e ha esposto le proprie ragioni. La convocazione costituisce attività istruttoria di un procedimento già avviato, né alcuna norma impone di avvisare il difensore o di garantirne la partecipazione all’atto, come avviene nel procedimento penale.

Il secondo motivo è infondato. La legge non stabilisce alcun termine perentorio per l’invio del preavviso, correttamente trasmesso al difensore presso cui l’istante aveva eletto domicilio. Non è prevista sospensione feriale dei termini dei procedimenti amministrativi, sicché il termine di dieci giorni per le osservazioni decorre anche in agosto.

Il terzo motivo attiene al merito della valutazione prefettizia. La professione svolta non comporta rischi superiori a quelli della generalità dei cittadini e le somme contanti trasportate sono di importo non elevato. Quanto agli episodi riferiti, il provvedimento ha adeguatamente motivato la possibilità di fronteggiarli con strumenti diversi dal porto dell’arma, quali l’installazione di un allarme o la detenzione dell’arma nei locali dell’ambulatorio.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle Amministrazioni costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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