Il giudizio di ottemperanza estende il beneficio della carta docente ai supplenti (TAR Molise n. 59 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. è esperibile anche per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario che abbiano accertato il diritto del docente supplente al beneficio della carta elettronica del docente. A seguito delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, per la parte a favore della quale il provvedimento è stato pronunciato non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione della copia attestata conforme all’originale. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inadempimento perdurante. La nomina del commissario esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna alla somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm..
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 77/2024 ha accertato il diritto del ricorrente, docente precario titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2023/2024, al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione di € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione. Il giudice ordinario ha fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il beneficio spetta anche ai supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.
Il docente ha quindi proposto ricorso al TAR Molise per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. per ogni violazione successiva. Il Ministero non ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, comprovato dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 8.5.2024. La sentenza era stata inoltre notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione già il 21.3.2024.
Sul punto il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: a decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, dovendo le sentenze essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione seguite dal ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.
Quanto all’ambito del rimedio, il Collegio osserva che il titolo azionato consiste in una sentenza del giudice civile e rientra tra quelli la cui inesecuzione può trovare attuazione mediante l’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, la somma di € 1.000,00 richiesta corrisponde a quella indicata nel titolo.
Il Tribunale ordina dunque al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà attivarsi dietro istanza della parte e provvedere in ulteriori 40 giorni.
La nomina del commissario, disposta proprio per fronteggiare l’eventualità dell’inadempimento, esclude allo stato i presupposti per la somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., restando salva una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 600,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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