Obblighi informativi precontrattuali nel credito ai consumatori e prova della consegna del SECCI (ABF Collegio di Milano n. 4786 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di credito ai consumatori, gli obblighi di informazione precontrattuale previsti dall’art. 124 TUB si considerano assolti mediante la consegna del modulo contenente le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (c.d. SECCI) su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima che il consumatore sia vincolato. La clausola con cui il cliente attesta di aver ricevuto la documentazione precontrattuale non costituisce, da sola, prova incontrovertibile dell’adempimento; acquista tuttavia valore probatorio quando si inserisce in un processo di sottoscrizione digitale in cui il documento informatico è pienamente disponibile prima dell’apposizione della firma. Il requisito della anteriorità dell’informativa è soddisfatto anche se il SECCI è datato lo stesso giorno della stipula, purché sia reso consultabile immediatamente prima della firma. La scelta del consumatore di procedere Rapidamente alla sottoscrizione, senza adeguata ponderazione, non può essere addossata al finanziatore che abbia correttamente messo a disposizione la documentazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di beni presso un fornitore convenzionato. Il modulo d’ordine, sottoscritto il giorno precedente, indicava un saldo di € 2.700,00 e un piano di rimborso di “48 × € 65,30”, senza esplicitare il costo complessivo della rateizzazione. Il contratto di finanziamento riportava invece un importo totale dovuto di € 3.264,75, con TAN 7,513% e TAEG 10,04%.
Il ricorrente contestava la violazione degli obblighi di trasparenza e chiedeva copia del modulo precontrattuale SECCI, lamentandone la mancata prova di consegna su supporto durevole prima della firma. L’intermediario resisteva sostenendo che il plico contrattuale sottoscritto digitalmente includeva il SECCI come frontespizio e che il cliente aveva dichiarato di aver ricevuto tutta la documentazione. Il ricorrente chiedeva la restituzione totale o parziale degli interessi e degli oneri pagati.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha inquadrato la questione nell’ambito dell’art. 124 TUB, che impone al finanziatore di fornire al consumatore, prima che questi sia vincolato, le informazioni necessarie per un confronto consapevole delle offerte di credito. Il comma 2 precisa che tali informazioni vanno rese su supporto cartaceo o altro supporto durevole attraverso il modulo SECCI e che gli obblighi informativi si considerano assolti con la consegna di tale modulo.
Quanto alla pretesa natura ingannevole del modulo d’ordine, il Collegio ha distinto il rapporto di compravendita con il fornitore dal contratto di finanziamento con l’intermediario. Il modulo d’ordine costituisce un atto prodromico alla vendita; il vincolo contrattuale relativo al credito è sorto solo con la sottoscrizione digitale del contratto di finanziamento. In quella sede assumono rilievo decisivo gli obblighi informativi del finanziatore, contenuti nel SECCI e nel testo contrattuale, che prevalgono sulle indicazioni sommarie del modulo commerciale.
Il fulcro della controversia si è quindi spostato sulla prova dell’effettiva e tempestiva consegna del SECCI. L’intermediario ha prodotto il plico contrattuale sottoscritto digitalmente, dal quale emerge che il modulo SECCI costituisce il frontespizio del documento, unitamente alla dichiarazione del cliente di aver ricevuto la documentazione precontrattuale. Il Collegio ha riconosciuto che una mera clausola standard non è di per sé prova incontrovertibile dell’adempimento, ma nel caso concreto essa si inserisce in un processo di sottoscrizione digitale in cui il cliente ha piena disponibilità del documento prima di apporre la firma tramite codice OTP.
Il Collegio ha inoltre escluso che la datazione del SECCI allo stesso giorno della stipula integri violazione: la normativa richiede che l’informativa sia fornita prima che il consumatore sia vincolato, requisito soddisfatto se il documento è consultabile immediatamente prima della firma. Ha poi valorizzato, in un’ottica di auto-responsabilità, la possibilità concreta per il cliente di scorrere tutte le pagine, comprese le condizioni che dettagliavano analiticamente i costi. Infine, pur chiarendo che l’inerzia del cliente non sana un eventuale inadempimento originario, il Collegio ha ritenuto che la mancata attivazione degli strumenti post-stipula, come il diritto di recesso, indebolisca la tesi di una volontà viziata. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Nota della Redazione
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