Nessun affidamento tutelato se la garanzia MCC non sostituisce l’autorizzazione al credito (ABF Collegio di Bari n. 3902 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non esiste un diritto del cliente alla concessione del credito, perché l’erogazione resta affidata all’autonomia decisionale dell’intermediario e alla sua valutazione del merito creditizio. L’Arbitro non può sostituirsi alla banca in tale apprezzamento, ma può sindacare la condotta sotto il profilo della correttezza, della buona fede e della professionalità. La responsabilità precontrattuale presuppone trattative giunte a uno stadio idoneo a ingenerare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e la loro interruzione senza giustificato motivo. Il rilascio del “semaforo verde” sulla garanzia del Fondo PMI non assorbe né sostituisce l’autonoma autorizzazione al finanziamento, che costituisce un canale distinto e riconoscibile. L’intermediario deve comunque rendere un riscontro tempestivo e idoneo sulle ragioni del diniego, ma sono sufficienti indicazioni anche generali, rapportate alle circostanze individuali.

Il Fatto

La società ricorrente avviava sul sito della banca una richiesta di finanziamento da € 100.000,00, assistita dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI gestito da MCC. In data 15.09.2025 l’intermediario comunicava l’idoneità della richiesta alla garanzia e chiedeva la firma della domanda di agevolazione; il 20.09.2025 comunicava poi il diniego del finanziamento, senza indicarne le ragioni. Il 22.09.2025 il Fondo acquisiva la domanda presentata dalla banca e il 30.09.2025 deliberava la garanzia all’80%; la rinuncia dell’intermediario veniva confermata dal fornitore il 03.10.2025.

La ricorrente contestava la condotta della banca, l’asserita permanenza della garanzia e le informazioni fornite al cliente, chiedendo la motivazione del diniego, la rettifica delle informazioni e delle eventuali segnalazioni ai SIC e alla Centrale Rischi, il rimborso del contributo di 20 euro e la pubblicazione in caso di inottemperanza. In repliche eccepiva l’affidamento qualificato ex art. 1337 c.c., lamentando il blocco dell’accesso al credito e un pregiudizio reputazionale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dal principio, espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6182/2013, secondo cui non è configurabile un diritto del cliente alla concessione del credito e l’Arbitro non può sostituirsi all’intermediario nella valutazione della convenienza dell’operazione. Resta però sindacabile la condotta sotto il profilo della correttezza e della trasparenza, in linea con la disciplina del titolo VI del TUB e con gli obblighi precontrattuali dell’art. 124 TUB.

Sul versante dell’affidamento, il Collegio richiama i requisiti fissati da Cass. civ. n. 7545/2016: trattative in corso, stadio idoneo a ingenerare il ragionevole affidamento sulla conclusione, interruzione senza giustificato motivo e assenza di fatti che escludano tale affidamento. Nel caso concreto la comunicazione del 15.09.2025, l’acquisizione della domanda da parte del Fondo e la delibera positiva del 30.09.2025 non dimostrano che l’istruttoria bancaria sul merito creditizio fosse conclusa: il “semaforo verde” della garanzia riguardava un canale parallelo e riconoscibile, distinto dall’autorizzazione al finanziamento, mai rilasciata e anzi declinata.

Quanto alla motivazione del diniego, il Collegio riconosce che l’intermediario non è stato solerte: le ragioni sono arrivate solo il 19.11.2025, dopo il reclamo del 01.10.2025, con la succinta indicazione di un basso livello di affidamento della società al sistema creditizio. Tuttavia, secondo l’orientamento dello stesso Collegio (decisione n. 14363/2022) e dei collegi di Napoli e Milano, sono sufficienti motivazioni anche generiche e succinte, purché rapportate alle circostanze individuali. La richiesta di una motivazione completa e specifica non è quindi accoglibile, né è configurabile un danno, mancando prove e una domanda risarcitoria espressa.

Le ulteriori domande cadono per difetto di prova: la visura CR aggiornata a novembre 2025 mostra una mera richiesta di informazioni da parte della banca, senza segnalazioni; quanto ai SIC, il consenso al trattamento era stato raccolto in fase di richiesta e la visura CRIF aggiornata al 07.01.2026 non riporta alcuna segnalazione, verosimilmente per il decorso dei 90 giorni di conservazione. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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