Reclamo preventivo all’intermediario come condizione di procedibilità del ricorso ABF (ABF Collegio di Milano n. 3713 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo preventivo all’intermediario costituisce una vera e propria condizione di procedibilità del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. La sua mancanza integra l’inesistenza di un presupposto dell’azione, che il Collegio può rilevare d’ufficio. Ne consegue che l’Arbitro può definire la procedura in rito, senza esaminare il merito, e dichiarare il ricorso inammissibile. Il rilievo prescinde dalla fondatezza della pretesa sostanziale e dall’eventuale produzione di atti di contestazione non riconducibili a un reclamo effettivo.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver eseguito, in data 15/09/2025, un bonifico per l’acquisto online di una lavatrice presso un sito di e-commerce, a favore di altri. Presentava denuncia pochi giorni dopo, il 19/09/2025, e chiedeva il ristoro della somma di € 326,90 sottrattale, lamentando il comportamento dell’intermediario.
La resistente eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di reclamo preventivo, sostenendo che la rappresentazione dei fatti conteneva una dichiarazione di natura confessoria della stessa cliente, e precisava che il beneficiario del bonifico aveva un conto presso di essa. Nel merito, contestava l’applicabilità della disciplina della PSD2 e del d. Lgs. n. 11/2010, invocando la condotta gravemente colposa della cliente. La ricorrente, a fronte dell’eccezione, non produceva repliche.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto la questione preliminare. La cliente aveva dichiarato, in sede di presentazione web del ricorso, di aver inviato un reclamo scritto il 23/09/2025, senza ricevere risposta. Dagli atti, tuttavia, non emerge alcuna evidenza di reclamo: risulta solo un modulo di contestazione, peraltro indirizzato a un altro intermediario. Il Collegio osserva che, nella specie, parte resistente è la banca beneficiaria del bonifico; pertanto l’eventuale modulo di disconoscimento non avrebbe assunto rilevanza ai fini dell’eccezione.
Il Collegio richiama le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d’Italia con il provvedimento del 18 giugno 2009, che stabiliscono espressamente che il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario.
Sul punto interviene il Collegio di Coordinamento, con le decisioni n. 5304/2013 e n. 15400/2021: la presentazione necessaria del reclamo preventivo configura una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura. Il mancato esperimento della condizione integra l’inesistenza di un presupposto dell’azione, rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che l’Arbitro può definire in rito la procedura senza entrare nel merito.
Il Collegio richiama inoltre il consolidato orientamento dell’Arbitro, che conferma la natura di condizione di procedibilità del reclamo e l’inammissibilità del ricorso carente (ex multis, Collegio di Milano, decisioni n. 4215/2023, n. 25181/2021 e n. 19463/2020). Rileva, infine, che la cliente non ha svolto alcuna obiezione all’eccezione, omettendo di produrre repliche e lasciando scadere inutilmente il termine per l’atto difensivo.
Considerata assorbente la questione preliminare, il Collegio non esamina il merito e dichiara il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.