Polizza vita imposta nel mutuo: scorrettezza precontrattuale ma danno non provato (ABF Collegio di Milano n. 3715 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di mutuo ipotecario, la banca è libera di scegliere se stipulare o meno il contratto, ma è tenuta ad agire secondo i doveri di buona fede e correttezza di cui all’art. 1337 c.c. nella fase delle trattative. La condotta dell’intermediario che, pur qualificando formalmente come facoltativa la polizza vita accessoria, la ponga di fatto come condizione ineludibile per l’avvio dell’istruttoria del mutuo è scorretta e integra responsabilità precontrattuale. Tuttavia, il riconoscimento e la liquidazione del danno presuppongono la prova di un pregiudizio economicamente valutabile, che non può trarsi dal raffronto tra un preventivo online di valore indicativo e un PIES riferito a diversa data. Ai fini probatori, la trascrizione di una conversazione registrata da una parte è ammissibile, in ragione dell’atipicità dei mezzi di prova e del bilanciamento tra riservatezza e tutela dei diritti.

Il Fatto

La ricorrente, già cliente della banca, aveva avviato contatti per un mutuo ipotecario di durata quinquennale, pari a circa il 20% del valore dell’immobile in garanzia. Essendo già titolare di una polizza vita con capitale assicurato pari all’intero importo del finanziamento, lamentava che la direttrice di filiale le avesse più volte rappresentato che la domanda non sarebbe stata presa in considerazione senza la contestuale sottoscrizione di una nuova polizza intermediata dalla banca.

La cliente chiedeva quindi l’accertamento della scorrettezza della condotta, la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 19.720,57 — pari alla differenza di costo tra il mutuo richiesto e quello sottoscritto con altro intermediario — e l’adozione di misure preventive. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità di alcune domande e l’infondatezza della pretesa risarcitoria, sostenendo che i contatti erano stati solo informativi e che nessuna pratica di mutuo era stata avviata.

La motivazione del Collegio

Sul piano preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità delle domande di accertamento e di misure preventive. Queste ultime sono volte a censurare il comportamento tenuto nella fase precontrattuale, non la discrezionalità creditizia dell’intermediario, e rientrano pertanto nella competenza dell’Arbitro. Quanto alla domanda risarcitoria, avanzata per la prima volta nel ricorso, il Collegio chiarisce che le Disposizioni ABF consentono di chiederla anche se non formulata nel reclamo, quando il danno sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta ivi segnalata.

Nel merito, la corrispondenza e la trascrizione della registrazione dell’incontro in filiale del 21/07/2025 dimostrano che la polizza, pur descritta come facoltativa, veniva considerata necessaria per procedere all’istruttoria del mutuo. La funzionaria ribadiva che, senza la stipula, chi avrebbe dovuto deliberare avrebbe negato il finanziamento. Emerge inoltre il tentativo di prevenire il recesso della cliente dalla polizza una volta ottenuta la delibera.

Il Collegio richiama il proprio orientamento — decisione n. 3617/2025 e decisione n. 7566/2023 — che ammette le trascrizioni dei file audio, ma non i file stessi. La registrazione è lecita perché effettuata da una parte della conversazione, secondo il bilanciamento tra riservatezza e tutela giurisdizionale dei diritti affermato da Cass. 11 luglio 2022, n. 28398. In assenza di contestazione del contenuto da parte dell’intermediario, e in virtù del principio di atipicità dei mezzi di prova, la trascrizione è pienamente valutabile.

Da ciò deriva la più netta censura della condotta dell’intermediario, non conforme ai doveri di buona fede, correttezza e lealtà di cui all’art. 1337 c.c. La banca, pur libera di non contrarre, era tenuta al rispetto di tali doveri e va ritenuta responsabile a titolo precontrattuale. Il danno, tuttavia, resta sfornito di prova: il raffronto è stato effettuato tra un preventivo online di valore indicativo e un PIES del 19/11/2025, senza che la cliente avesse sottoscritto alcun mutuo con l’intermediario terzo. La richiesta risarcitoria non può quindi essere accolta. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, accerta la scorrettezza e dispone il contributo alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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