Contratti bancari e forma scritta ad substantiam: la produzione del contratto del conto insoluti è indispensabile (Cass. civ. Sez. 1 n. 15179 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti da contratti bancari, la banca opposta, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto dedotto. Tale onere si assolve mediante la produzione del contratto scritto del rapporto, la cui forma è richiesta ad substantiam dall’art. 117 TUB, e degli estratti conto. La produzione di documentazione diversa, ancorché relativa a rapporti collegati, non è idonea a supplire la mancata esibizione del contratto del conto fatto valere in giudizio.
Il Fatto
Una banca agiva in via monitoria nei confronti di una società e dei suoi garanti per il pagamento del saldo di un conto corrente e di un conto insoluti. Emesso il decreto ingiuntivo, gli intimati proponevano opposizione, eccependo, tra l’altro, la nullità dei rapporti per carenza di forma scritta del contratto relativo al conto insoluti e contestando l’applicazione di interessi e spese non pattuiti.
Il Tribunale rigettava parzialmente la domanda, ritenendo non assolto l’onere probatorio della banca per la mancata produzione del contratto del conto insoluti. La Corte d’Appello, su impugnazione della banca, riformava la sentenza, condannando gli originari opponenti al pagamento del saldo del conto insoluti, ritenendo tale rapporto una prosecuzione del conto anticipi e che la mancanza del contratto scritto non comportasse l’inesistenza del credito. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione la società e i garanti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso. Il primo, incentrato sulla dedotta contraddittorietà della motivazione in ordine alla natura di prosecuzione del conto insoluti, è stato dichiarato inammissibile, sia ove qualificato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sia ove qualificato ai sensi del n. 4 della medesima disposizione, non vertendo su un fatto storico né su una contraddizione interna al ragionamento del giudice di merito, bensì su una contestazione delle valutazioni istruttorie. Il secondo motivo, relativo alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello, è stato parimenti ritenuto inammissibile, avendo l’atto di gravame chiaramente individuato la questione contestata.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti bancari, l’opposto è attore in senso sostanziale e deve assolvere all’onere probatorio producendo il contratto e gli estratti conto, come ribadito da Cass. civ., Sez. I, n. 1892 del 2023.
Nel caso di specie, la banca aveva l’onere di produrre il contratto del conto insoluti, la cui mancanza non poteva essere supplita dalla produzione del contratto di un diverso rapporto, quale il conto anticipi. La Corte ha precisato che la produzione del contratto del conto fatto valere è indispensabile, in osservanza dell’art. 117 TUB, che prescrive la forma scritta ad substantiam dei contratti bancari, non potendo tale adempimento essere sostituito da documenti di contorno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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