Revoca dell’accoglienza del richiedente asilo contraria alla direttiva UE (TAR Toscana n. 59 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza nei confronti del richiedente protezione internazionale, disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142/2015 a fronte di comportamenti gravemente violenti, si pone in contrasto con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE, come interpretato dalla Corte di giustizia, e deve essere disapplicata dal giudice amministrativo. Il potere sanzionatorio riconosciuto agli Stati membri non può estendersi fino a privare il richiedente dell’accoglienza materiale, perché ciò compromette l’accesso all’assistenza sanitaria e a un tenore di vita dignitoso. Unico parametro di legittimità del provvedimento resta l’art. 20, par. 4, della direttiva, alla cui stregua la revoca è illegittima. Ove lo straniero sia pericoloso per l’ordine o la sicurezza pubblica, l’amministrazione valuta il trattenimento ai sensi dell’art. 8 della direttiva, non la revoca dell’accoglienza.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, era inserito in un centro di accoglienza straordinaria della provincia di Firenze dal novembre 2022. Nel corso della permanenza veniva coinvolto in una colluttazione con un altro ospite della struttura.
La Prefettura disponeva quindi la revoca immediata delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142/2015. L’interessato impugnava il provvedimento davanti al TAR, che in sede cautelare accoglieva l’istanza. Il Ministero dell’Interno si costituiva e la causa perveniva alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra lo scrutinio sul motivo assorbente con cui si deduce violazione della normativa comunitaria e del principio di proporzionalità. Il provvedimento impugnato muove da una nota della stazione dei Carabinieri e da una relazione del responsabile del centro, che riferiscono della colluttazione per futili motivi; da tali fatti l’amministrazione desume la decisione “necessaria”, invocando la natura vincolata del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Tribunale ricostruisce il sistema di accoglienza come fondato sulla direttiva 2013/33/UE, che impone agli Stati membri di garantire condizioni materiali idonee al sostentamento e alla tutela della salute fisica e mentale. Da qui una posizione giuridica attiva di matrice comunitaria in capo al richiedente, incisibile solo nei casi previsti.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia — la sentenza della Grande Sezione del 12 novembre 2019, C-233/18, e la sentenza della Sezione X dell’1 agosto 2022, C-422/21 — il Collegio osserva che la sanzione non può consistere nella revoca, neppure temporanea, delle condizioni materiali di accoglienza. Strumenti ammessi sono la collocazione in una parte separata del centro, il divieto di contatto con alcuni residenti o il trasferimento in altra struttura.
L’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142/2015, nella parte in cui prevede la revoca quale misura sanzionatoria, contrasta con la direttiva e va disapplicato. Residua quale unico parametro l’art. 20, par. 4, della direttiva, che non consente di giungere alla revoca: l’amministrazione ha quindi esercitato male il potere. In alternativa, il Collegio indica il trattenimento ai sensi dell’art. 8, par. 3, lett. e), direttiva 2013/33/UE e l’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 142/2015. Il motivo è accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento del provvedimento; spese compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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