Obbligo di provvedere su istanza di controllo urbanistico e silenzio del Comune (TAR Puglia n. 64 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione ha l’obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento amministrativo, avviato d’ufficio o su istanza di parte, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Tale obbligo trova fondamento nel dovere di buona amministrazione e di correttezza e genera in capo al privato una legittima aspettativa a ottenere una risposta esplicita. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’istanza del privato solleciti l’esercizio dei poteri di controllo e repressivi in materia urbanistico-edilizia, di stretta competenza comunale. Esso non può essere eliso dalla pendenza di un altro procedimento parallelo, avviato e non concluso. Il silenzio serbato dall’ente integra pertanto silenzio-inadempimento illegittimo.
Il Fatto
La ricorrente, usufruttuaria di un appartamento limitrofo a un’impresa di autolavaggio, ha chiesto al Comune e al SUAP associato di verificare la conformità al piano regolatore dell’attività svolta dal controinteressato. Lamenta immissioni rumorose e sversamenti di acqua e detergenti provenienti dall’impianto, che assume esercitato in locali privi della relativa destinazione d’uso e in zona urbanisticamente incompatibile.
Dopo una diffida del 20 giugno 2023 rimasta senza risposta, la ricorrente ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’ente a pronunciarsi. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del gravame per mancata notifica all’ASL e all’ARPA e contestando, nel merito, la sussistenza dell’inerzia, essendo in corso dal 2020 un procedimento complesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità. Spetta alla parte ricorrente definire il thema decidendum e circoscrivere il perimetro del giudizio alla verifica di conformità dell’attività alle prescrizioni di piano regolatore. Il controllo urbanistico-edilizio e i connessi poteri repressivi sono di stretta competenza comunale, cosicché entro questi limiti il ricorso è ammissibile.
Nel merito, il silenzio del Comune è manifestamente illegittimo per contrasto con l’art. 2 della legge n. 241/1990. La norma impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, obbligo che discende dal generale dovere di buona amministrazione e di correttezza e dal quale sorge l’aspettativa del privato a una risposta esplicita.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’obbligo giuridico di provvedere sussiste in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, ogni volta che, in relazione al dovere di correttezza e buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere contenuto e ragioni delle determinazioni dell’amministrazione. Sul punto richiama TAR Lazio, Sez. II, n. 3351 del 2023.
L’obbligo di provvedere non può essere eliso dalla pendenza di altro procedimento parallelo, peraltro avviato da tre anni e non concluso. La ricorrente ha rivolto una specifica istanza diretta a sollecitare i poteri di controllo del territorio e l’amministrazione non ha fornito risposta alcuna.
Il ricorso è pertanto accolto quanto all’accertamento del silenzio-inadempimento, con condanna dell’ente all’adozione di un provvedimento espresso entro sessanta giorni e nomina di un Commissario ad acta. Le spese sono compensate, considerati i valori costituzionali collegati alla libertà di iniziativa economica.
Nota della Redazione
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