Onere della prova del ricorrente sulla ricerca del buono fruttifero non rinvenuto (ABF Collegio di Bologna n. 2844 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il cliente chiede all’ABF di imporre all’intermediario la ricerca e la consegna dei dati di un buono fruttifero è, in linea generale, inammissibile perché implica una condanna a un facere infungibile. Tuttavia, quando il petitum e la causa petendi sono sufficientemente determinati, il Collegio la riqualifica come domanda di mero accertamento e decide nel merito. Sul piano sostanziale, grava sul ricorrente l’onere della prova dei fatti che allega: in mancanza di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare l’esistenza del titolo, il rischio della prova insufficiente ricade su chi ha interesse a dimostrarla e il ricorso è rigettato. Le allegazioni nuove introdotte solo in sede di repliche, che modificano il thema, non possono essere esaminate.
Il Fatto
La ricorrente, cointestataria con la madre di due buoni di risparmio, chiede all’intermediario la ricerca di entrambi i titoli, versando la commissione di € 50,00. Dall’archivio cartaceo emerge un solo buono, quello sottoscritto il 2.11.1996. Il secondo titolo, di durata trentennale, sarebbe stato sottoscritto dalla nonna tra la data di nascita della ricorrente e i primi mesi del 1986, come dono in occasione della nascita.
Dopo il reclamo del 3.1.2025, rimasto senza risposta, la ricorrente adisce l’ABF chiedendo di imporre la ricerca e la consegna dei dati del buono mancante. L’intermediario conferma il rinvenimento del solo buono del 1996 ed eccepisce che, in assenza di copia del titolo, estremi identificativi o altra documentazione, non è posto in condizione di svolgere ulteriori verifiche. Nelle repliche la ricorrente ipotizza che il buono sia rimasto intestato alla nonna; l’intermediario eccepisce l’inammissibilità della domanda così modificata.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio affronta il profilo dell’ammissibilità della domanda. Le Disposizioni prevedono che all’ABF possa essere richiesto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro. Ne deriva, in linea generale, l’inammissibilità dei ricorsi che implichino una pronuncia costitutiva o di condanna a un facere infungibile, come la decisione del Collegio di Bologna n. 1413/25 richiamata nel testo.
Il Collegio non si ferma però a questa conclusione. In un’ottica sostanzialistica e di favor per il cliente, i Collegi territoriali riqualificano la domanda come di mero accertamento quando petitum e causa petendi sono sufficientemente determinati. Nel caso di specie la richiesta è identificata nel suo oggetto e nella sua finalità, così che il ricorso può essere esaminato nel merito.
Passando alla sostanza, il Collegio rileva che la ricorrente afferma l’esistenza del secondo buono ma non offre alcun elemento a supporto. Manca il numero, manca la scadenza, mancano gli estremi identificativi che potrebbero agevolare la ricerca. L’intermediario ha comunque svolto ricerche approfondite presso gli archivi, senza esito. L’Arbitro decide sui fatti allegati e sulle prove fornite: l’art. 2697 cod. civ. pone l’onere della prova a carico di chi vuole far valere un diritto, e il rischio della prova mancante o insufficiente ricade sulla parte che aveva interesse a dimostrare il fatto contestato.
Il Collegio aggiunge un rilievo ulteriore. Nelle repliche la stessa ricorrente ammette la possibilità che il buono sia rimasto intestato alla nonna. Si tratta però di una prospettazione introdotta solo in quella sede e contestata dall’intermediario, che non può essere presa in considerazione perché estranea ai confini della domanda originaria.
La conseguenza processuale è il rigetto del ricorso. La decisione conferma un indirizzo consolidato: la riqualificazione della domanda consente di superare il limite dei poteri decisori dell’Arbitro, ma non supplisce alla carenza probatoria del ricorrente.
Nota della Redazione
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