Colpa grave dell’utente per bonifici disposti personalmente nella truffa del falso investimento (ABF Collegio di Bologna n. 2849 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina di protezione dettata dagli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 11/2010 non si applica alle operazioni di pagamento disposte e autorizzate personalmente dal titolare dello strumento, ancorché il consenso sia viziato dagli artifizi e raggiri di un truffatore. L’inapplicabilità di tale regime non esclude però ogni responsabilità dell’intermediario, la cui condotta va valutata alla luce degli obblighi di protezione e delle regole generali del codice civile in materia di obbligazioni. Integra colpa grave il comportamento dell’utente che disponga bonifici per presunti investimenti sotto la guida di sconosciuti sedicenti esperti, contattati tramite un gruppo di messaggistica, senza adottare le minime misure di precauzione. La censura di omesso monitoraggio delle operazioni anomale, formulata in termini generici e priva di riscontro documentale, non è idonea a fondare la responsabilità del prestatore del servizio di pagamento.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere iscritta a un gruppo su Telegram, denominato “V. e M.”, attraverso il quale effettuava investimenti sotto la guida di alcuni presunti esperti del settore. A causa dei raggiri posti in essere da tali soggetti, in data 10 e 11 settembre 2024 disponeva personalmente una serie di bonifici per un importo complessivo di € 4.354,50.

La ricorrente sostiene che l’intermediario avrebbe dovuto avvedersi dell’anomalia delle operazioni, non coerenti con la movimentazione storica del conto, eseguite verso beneficiari mai utilizzati prima e prive di giustificazione economica plausibile, e chiede il rimborso delle somme, oltre alle spese di procedura. L’intermediario resistente eccepisce che le operazioni sono state eseguite personalmente dalla ricorrente e correttamente autorizzate con autenticazione forte del cliente, che la procedura di recall ha avuto esito negativo e che non esiste un obbligo normativo di monitoraggio ex ante delle operazioni anomale. Chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio rileva che si costituisce un intermediario diverso da quello cui è indirizzato il ricorso. Richiamato il costante orientamento dei Collegi territoriali, in una logica di semplificazione ed economia processuale, la pronuncia può essere resa nei confronti dell’intermediario volontariamente intervenuto, che pacificamente gestisce il rapporto sostanziale e procedurale in esame.

Nel merito, il Collegio qualifica le operazioni alla stregua del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2). L’art. 12 del decreto sposta la responsabilità in capo al prestatore dei servizi di pagamento in caso di utilizzo fraudolento, estendendola alle violazioni degli obblighi di custodia e sicurezza non caratterizzate da frode, dolo o colpa grave; l’art. 10 pone a carico dell’intermediario la prova dell’autenticazione, registrazione e contabilizzazione dell’operazione, mentre l’art. 10-bis impone l’autenticazione forte del cliente.

Il Collegio osserva però che i Collegi ABF escludono l’applicazione del regime di protezione in caso di operazioni disposte e autorizzate personalmente dal titolare, sebbene sulla base di un consenso viziato dagli artifizi e raggiri di un truffatore (richiamata la decisione del Collegio di Bologna n. 2290/2023). Nel caso di specie la narrativa e la documentazione confermano che le operazioni sono state interamente eseguite dalla ricorrente, con conseguente inapplicabilità delle norme sul disconoscimento.

Tale esclusione non vale però ad affermare in modo automatico l’assenza di responsabilità dell’intermediario, la cui condotta va valutata alla luce degli obblighi di protezione e delle regole generali del codice civile. Quanto al comportamento della ricorrente, il Collegio rileva che la stessa non allega evidenze delle comunicazioni intercorse con il sedicente broker e ha eseguito le operazioni nella convinzione di effettuare investimenti sotto la guida di sconosciuti. Tali circostanze configurano costantemente, secondo i Collegi, una colpa grave, per non aver messo in atto nemmeno le minime misure di precauzione.

Quanto alla censura di omesso avvedimento dell’anomalia delle operazioni, il Collegio la ritiene formulata in termini del tutto generici e priva di riscontro documentale. Non risulta integrato nessuno degli indici di frode di cui all’art. 8 del D.M. n. 112/2007, che i Collegi assumono a parametro per valutare la condotta del prestatore del servizio di pagamento. Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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