Buoni fruttiferi postali prescritti: obbligo informativo e domanda risarcitoria (ABF Collegio di Bologna n. 2837 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione decennale del buono fruttifero postale non priva l’Arbitro della competenza ratione temporis, che si radica nel momento in cui il sottoscrittore richiede la prestazione di rimborso. Accertata la prescrizione, la domanda di pagamento del valore del titolo non può essere accolta. L’omessa consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, ma può fondare un distinto obbligo risarcitorio, ove il ricorrente abbia proposto la relativa domanda e l’obbligo informativo fosse già previsto dalla disciplina applicabile al tempo della sottoscrizione.

Il Fatto

Il ricorrente, intestatario di due buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie AD e AE, ne ha chiesto la riscossione all’intermediario. Questi ha eccepito l’intervenuta prescrizione. Il ricorrente ha dedotto che, in fase di sottoscrizione, l’intermediario non aveva fornito alcuna informativa sulla scadenza e sugli interessi pattuiti. Esperito senza esito il reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo il pagamento dei buoni con i relativi rendimenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

L’intermediario si è costituito eccependo in via preliminare l’incompetenza ratione materiae e ratione temporis dell’Arbitro. Nel merito ha sostenuto che i buoni appartengono alle serie AD e AE, richiamando i rispettivi decreti istitutivi e la disciplina sulla prescrizione decennale, per concludere per il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza ratione temporis. Secondo un orientamento costante, confermato dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 2460/2023 e n. 6196/2024, occorre distinguere tra il momento genetico del rapporto e quello successivo, inerente all’esecuzione dell’obbligazione recata nel buono. Nella liquidazione dei buoni fruttiferi rileva tale secondo momento: poiché la richiesta di pagamento è avvenuta quantomeno con l’invio del reclamo del 21.6.2024, l’eccezione è infondata.

Parimenti infondata è l’eccezione di incompetenza ratione materiae. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5673/2013, che ha affermato la competenza dell’ABF sulle controversie riguardanti i buoni fruttiferi postali. Il ragionamento muove dalla nozione di prodotto finanziario e di strumento finanziario del TUF: i buoni fruttiferi, in quanto titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, non integrano gli strumenti finanziari e dunque non ricadono nel collocamento di prodotti finanziari escluso dalla competenza arbitrale.

Nel merito, il Collegio distingue due fattispecie. Nella prima si contesta che la prescrizione sia maturata e si chiede il rimborso del buono, valutando le circostanze di fatto e l’eventuale interruzione ai sensi dell’art. 2943 c.c.. Nella seconda, in caso di avvenuta prescrizione, ci si duole del comportamento dell’emittente per violazione del dovere informativo e si chiede il risarcimento del danno.

Su quest’ultimo profilo il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11113/2025: la mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, ma l’obbligo di consegna perdura fino all’estinzione degli effetti del contratto. Il danno, tuttavia, si cristallizza con il rifiuto del rimborso, non con l’estinzione del diritto di credito.

Nel caso di specie i buoni, sottoscritti nel 1990 e nel 1995, risultano prescritti. Quanto alla violazione dell’obbligo informativo, il ricorso non è accolto per due ordini di motivi. Anzitutto l’obbligo di consegna del foglio informativo è stato previsto con il DM 19.12.2000 e non era previsto al momento della sottoscrizione, sicché l’intermediario non si è reso inadempiente. In secondo luogo, il ricorrente non ha proposto una domanda di risarcimento del danno, ma solo di pagamento del valore dei titoli, non accoglibile per l’intervenuto decorso della prescrizione. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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